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Project financing: cos’è e come cambia con il nuovo codice degli appalti

Tra le varie forme di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati nella società per svolgere attività di grande rilevanza e raggiungere obiettivi comuni, è utilissimo comprendere le dinamiche del project financing o finanza di progetto.n

Si tratta di una forma di finanziamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, promosse dalle pubbliche amministrazioni, in cui si utilizzano risorse diverse dai fondi pubblici – vale a dire risorse private.nIn questi casi, la P.A. coinvolge nel progetto soggetti privati che ne sostengono i costi senza impegnare risorse pubbliche, con la garanzia di poter recuperare le spese partecipando alla gestione dell’opera una volta realizzata e ottenendo una parte dei ricavi: pertanto, caratteristica essenziale dell’opera finanziata in questa forma è che dev’essere in grado di autofinanziare le spese per il proprio mantenimento e di produrre utili per i soggetti privati che vi partecipano.

Ovviamente, dalla redditività del progetto stesso e dalla sua attitudine a produrre utili e remunerare un investimento dipenderà l’interesse dei privati a partecipare alle procedure di finanziamento.nIn un certo senso, il project financing ha una logica opposta a quella del finanziamento pubblico: nella finanza di progetto il privato impegna le proprie risorse per un’opera pubblica, nei bandi di finanziamento pubblico l’ente pubblico eroga le proprie risorse a un privato che realizza un proprio progetto (che, per quanto di interesse collettivo, non è pubblico).

La procedura in generale

nUna P.A. che vuole avviare una forma di finanza di progetto su un’opera o un’infrastruttura coinvolge i privati interessati indicendo una gara: il soggetto che ne risulta vincitore, cd. promotore del progetto, dovrà costituire una nuova società detta project company, funzionale soltanto a raccogliere beni e risorse necessarie alla realizzazione dell’opera (tenendoli separati dal patrimonio del vincitore) e a realizzare la stessa.

Completata l’opera, la P.A. ne trasferisce in concessione la gestione ai promotori per un tempo determinato (un certo numero di anni concordato tra le parti), durante il quale gli utili provenienti dalla gestione serviranno a rimborsare i promotori delle spese iniziali sostenute al posto della P.A. per la costruzione e, con ulteriori utili, di realizzare un profitto.nIn alternativa, può essere lo stesso privato a proporre di propria iniziativa alla P.A. di adottare questa modalità di finanziamento per la realizzazione di un progetto; salvo la differenza nel soggetto che prende l’iniziativa, il resto del procedimento è invariato.n

A livello giuridico, la finanza di progetto è stata disciplinata dal dlgs. 50 del 2016 fino alla recente riforma del codice degli appalti (d.lgs 36 del 2023) che riorganizza e semplifica la normativa in materia.nNon si tratta di un vero e proprio contratto ma di una serie di contratti e operazioni separate (il bando, la fornitura, il contratto di appalto, il finanziamento, la costituzione della project company, la concessione…). A differenza delle tecniche di finanziamento in senso stretto, nel project financing ci si concentra più sul progetto in sé e sulle sue prospettive di flusso di cassa e redditività che sull’impresa che lo realizza.

Le novità del nuovo codice degli appalti

La riforma del codice degli appalti intervenuta con il d.lgs 36 del 2023 introduce modifiche significative anche alla finanza di progetto.

Per quanto riguarda l’inquadramento, la riforma semplifica e chiarisce un aspetto confusionario della normativa precedente, che prevedeva l’appalto a iniziativa pubblica nei termini descritti sopra con caratteristiche molto simili a quelle della concessione “tradizionale”, perché in entrambi i casi viene coinvolto un capitale privato e un’impresa privata si assume gli oneri di realizzazione e i rischi dell’opera: la vera peculiarità del project financing sta nell’iniziativa diretta del privato, che è regolata in modo più specifico nel nuovo codice.

Le nuove norme sulla finanza di progetto, in effetti, adesso si applicano soltanto al caso dei progetti a iniziativa privata.nGli aspetti essenziali restano fondamentalmente gli stessi: il privato presenta alla P.A. una proposta di svolgimento di lavori o servizi da realizzare in concessione, con un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione tra le parti, un progetto economico-finanziario asseverato e la descrizione specifica dei lavori o servizi da prestare.nL’ente che riceve la proposta la esamina e può chiedere al proponente modifiche al progetto; il proponente può apportare queste modifiche oppure proporre piani alternativi, che devono essere comunque approvati dall’ente.

Una volta approvato il progetto, questo viene messo a gara col criterio di valutazione dell’offerta più vantaggiosa economicamente, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel bando. Anche il promotore doveva avere gli stessi requisiti (fino a prima della riforma) e può partecipare alla gara con diritto di prelazione, perciò può vedersi concesso il progetto alle stesse condizioni dell’offerta dell’aggiudicatario e versargli le spese effettivamente sostenute e documentate per la formulazione e presentazione dell’offerta, entro il 2,5% dell’importo complessivo del finanziamento.nDopo il dlgs. 36/2023 non è più necessario possedere i requisiti del bando già dal momento della presentazione della proposta; il promotore dovrà ora associarsi o formare un consorzio insieme agli altri operatori in possesso dei requisiti (che riguardano principalmente fatturato, capitale sociale e servizi affini) se ottiene la concessione esercitando il diritto di prelazione.

Per gli investitori istituzionali c’è anche la possibilità di ricorrere all’avvalimento, in caso manchino dei requisiti previsti dal bando, nonché di subappaltare anche interamente le prestazioni indicando i nominativi dei subappaltatori entro il termine per la presentazione delle offerte. Sono disposizioni in deroga a quelle generali, ma ormai sono applicate in modo così diffuso che la loro portata si può dire generale.nPer quanto riguarda la società di progetto di cui sopra, costituita al solo fine di realizzare il progetto, la riforma ne lascia inalterata la disciplina salvo per un aspetto: prima la costituzione della project company era una possibilità a disposizione del concessionario, ora è un obbligo da rispettare per ogni procedura di finanza di progetto.

Conclusioni

La recentissima riforma del codice degli appalti aveva un generale intento di semplificazione che si riflette anche nella disciplina specifica del project financing, riuscendo a risolvere alcuni dubbi ed estendere l’applicazione di alcune norme del settore.

Come per ogni riforma quando è stata appena adottata, anche per questa non resta che aspettare e osservare se avrà davvero gli effetti sperati.nDi sicuro le aziende che intendono ricorrere al project financing adesso hanno requisiti meno stringenti e potranno cercare più collaborazione dalle P.A. per progetti di interesse collettivo.