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Autoconsumo collettivo – Istruzioni per l’uso

La direttiva europea sulle Energie Rinnovabili 2018/2001- RED II, recepita in Italia dal d.lgs. 199/2001, definisce e regola l’autoconsumo collettivo.

Un Gruppo di Autoconsumo Collettivo (AUC) è costituito da due o più soggetti che installano impianti fotovoltaici per la produzione e la condivisione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Il Gruppo può autoconsumare l’energia prodotta, mentre l’energia eccedente viene reimmessa nella rete.

Questo e molto altro all’interno della Guida CER

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Il Condominio, in quanto soggetto giuridico, costituisce il gruppo di autoconsumo, gestendo gli impianti e ricevendo gli incentivi. A livello nazionale vi sono degli incentivi, che valorizzano l’energia prodotta dai condomini e autoconsumata dai soci del gruppo di autoconsumo collettivo. L’erogazione di tali incentivi viene disposta da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L’impianto fotovoltaico condominiale può essere installato o sulla copertura o nelle pertinenze dell’edificio.

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Dal punto di vista legale l’investimento su lastrico solare condominiale può essere affrontato con due modalità specifiche.

Cercheremo di riassumerle entrambe:

1. INVESTIMENTO CONDOMINIALE SU LASTRICO CONDOMINIALE

Il primo caso riguarda l’investimento condominiale che viene effettuato su un lastrico condominiale. L’articolo 1120c.c stabilisce che i condomini, con la maggioranza determinata ex art. 1136 c.c possono disporre opere per la produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti solari.

In questo caso di investimento condominiale è necessaria una delibera che deve essere approvata nel corso di un’assemblea condominiale da parte della maggioranza degli intervenuti sommata alla metà del valore dell’edificio.

L’assemblea condominiale deve essere convocata da parte dell’amministratore entro 30 giorni dalla richiesta.

2. INVESTIMENTO PRIVATO LASTRICO CONDOMINIALE

Il secondo caso, invece, riguarda un investimento effettuato da privati su un lastrico condominiale.

Qui bisogna partire dal presupposto che l’articolo 1117 del c.c riconosce il lastrico comunale come una proprietà comune; in ogni caso viene consigliato di prendere visione anche del regolamento condominiale, al fine di poter comprendere le modalità di utilizzo del lastrico eventualmente disciplinate dal regolamento.

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È necessaria però la comunicazione all’amministratore sia della tipologia di impianto che si intende costruire sia della modalità di utilizzo dello stesso.

Per quanto concerne la procedura:

· in primo luogo, sarà opportuno richiedere la firma da parte dei condomini che intendono procedere della delega al soggetto incaricato della comunicazione della richiesta all’amministratore;

· in secondo luogo, se procede il conduttore, sarà il proprietario a dover dare l’autorizzazione;

· è necessario l’invio della comunicazione all’amministratore (normalmente si consiglia di farlo mediante PEC) specificando la tipologia di impianto e la modalità di intervento;

· l’amministratore convoca poi l’assemblea e riporta la comunicazione nell’ordine del giorno;

· l’assemblea può deliberare con la maggioranza degli intervenuti sommata ai 2/3 del valore dell’edificio per quanto riguarda:

– eventuali modalità alternative per l’esecuzione dei lavori;

– cautele per la predispozione dell’impianto;

– la subordinazione dell’esecuzione dei lavori alla predisposizione di una apposita garanzia.

Questo e molto altro è possibile trovarlo all’interno della guida CER:

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Per quanto concerne L’autoconsumo collettivo questo consiste in un insieme di almeno due auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Per auto consumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta.

La modalità di attivazione e di delibera di un autoconsumo collettivo può essere predisposta utilizzando una delle due procedure sopra indicate a seconda del numero di condomini che intendono procedere.

Per poter procedere è, infine, necessario sottoscrivere un accordo tra le parti interessate:

· Il contratto può essere predisposto anche nella forma di delibera assembleare che deve necessariamente essere sottoscritta dai singoli condomini.

· Qualora non si dovesse passare per delibera assembleare è necessario che il contratto venga sottoscritto tra le parti, anche nella forma di scrittura privata.

Questo e molto altro è possibile trovarlo all’interno della guida CER

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