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SOCIETÀ COOPERATIVA – Compatibilità con il modello CER

Per quanto concerne le forme giuridiche che una comunità energetica può assumere, le norme di riferimento sono la Direttiva UE 2018 del 2001, la Delibera ARERA n. 318 del 2020 e l’articolo 31-32 D.lgs. 199 del 202. Queste norme non impongono una determinata forma giuridica, ma piuttosto si limitano a richiedere che si tratti di un “soggetto giuridico”, stabilendo però delle caratteristiche da rispettare.

In particolare, con la Deliberazione ARERA n. 318/2020 viene specificato che ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio una società cooperativa.

Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività d’impresa: lo scopo mutualistico.

Il nostro ordinamento riconosce particolare rilievo sociale alle società che perseguono tale scopo. Infatti, l’articolo 45 della Costituzione prevede che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperativa a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

DESCRIZIONE DELL’ENTE

Lo scopo delle società cooperative è quello mutualistico e l’indicazione di cooperativa non può essere utilizzata da società che hanno uno scopo diverso. In mancanza di una definizione legislativa si ritiene che lo scopo prevalente dell’attività di impresa di una società cooperativa sia “fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a delle condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato” (Relazione al cod. civ. n. 1025).

Questo scopo mutualistico indica quindi una modalità di organizzazione e di svolgimento dell’attività di impresa caratterizzato dalla gestione di servizio a favore dei soci.

In sostanza, i soci sono i destinatari dei beni e dei servizi prodotti dalla cooperativa e possono ottenere delle condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Ad ogni modo, le cooperative si caratterizzano per uno scopo prevalentemente ma non esclusivamente mutualistico. Se previsto dall’atto costitutivo, possono essere svolte anche attività con i terzi, che consistono nella fornitura delle prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci.

Oltre allo scopo, gli elementi caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente sono:

1. la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514)

2. l’obbligo di svolgere l’attività prevalentemente a favore dei soci, o utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci o beni o servizi apportati dagli stessi

3. un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società

4. le variazioni del numero e delle persone dei soci, con le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell’atto costitutivo

È necessario sottolineare che nessun socio persona fisica può disporre di una quota che abbia un valore superiore a centomila euro, né tante azioni che superino il valore di tale somma.

Le società cooperative a mutualità prevalente sono iscritte d’ufficio, su comunicazione dell’ufficio delle imprese, in un apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero dello sviluppo economico. Le cooperative devono comunicare annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione che tiene l’albo; l’omessa comunicazione è pesantemente sanzionata.

Ad ogni modo, perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi non rispettano le condizioni di prevalenza della gestione mutualistica.

COMPATIBILITÀ DELLA COOPERATIVA CON IL MODELLO CER

Come anticipato in precedenza, la società cooperativa è una società c.d. a capitale variabile. Questo vuol dire che per ogni società cooperativa viene lasciata la possibilità ai membri che la costituiscono di poter entrare ed uscire liberamente (c.d. principio della porta aperta).

Questo meccanismo è quello individuato anche all’interno delle C.E.R. dalla normativa, secondo la quale viene stabilito che i membri della C.E.R. “possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che dovranno risultare equi e proporzionati” (Art. 42 bis comma 5 lett. b) del decreto Milleproroghe).

In sostanza, questo aspetto della libertà in entrata ed uscita dalla configurazione rende compatibile il modello CER, dunque, con la disciplina codicistica della società cooperativa.

Altra caratteristica che rende la società cooperativa ben permeabile con le configurazioni CER è la finalità che la cooperativa stessa si prefigge, ossia la finalità mutualistica. In particolare, le cooperative non vengono costituite per conseguire gli utili da ripartire tra i soci, come avviene nelle società lucrative, ma piuttosto con la finalità di svolgere un’attività che dia anche ai soci stessi la possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle generalmente praticate sul mercato.