AREE IDONEE RINNOVABILI – In arrivo il nuovo Decreto
Come previsto dall’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato di aver trasmesso alla Conferenza Unificata il decreto sulle “aree idonee” ad ospitare gli impianti di energia rinnovabile.
Ad oggi è stata pubblicata solamente la bozza di tale decreto, c’è quindi il rischio che questa potrebbe non corrispondere alla versione definitiva.
Come primo obiettivo, il presente decreto ha la finalità di stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, assicurando una vera e propria semplificazione burocratica.
Il secondo obiettivo, invece, consiste nel ripartire fra le Regioni e le Province autonome il raggiungimento di una potenza pari a 80 GW da fonti rinnovabili per il conseguimento dell’obiettivo nazionale previsto per il 2030.
Questo obbiettivo è stato fissato dal PNIEC, alla luce del pacchetto “Fit for 55” e del pacchetto “Repower UE”.
La bozza del decreto è sostanzialmente divisa in 2 parti:
· TITOLO I – Ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome
· TITOLO II – Criteri per l’individuazione delle aree idonee

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
In primo luogo, le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi provvedono a individuare con legge regionale, o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale, le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Tali leggi devono essere adottare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, devono essere valorizzati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
Successivamente, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto del GSE, verifica gli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province autonome. In particolare:
a) decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine verifica l’adozione delle leggi regionali
b) entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.
L’esito delle verifiche è comunicato alle Regioni e Province autonome, nonché al Ministero dell’agricoltura, al Ministero della cultura e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Il titolo secondo della presente bozza di decreto, invece, precisa che le superfici e le aree del territorio regionale e delle province autonome sono classificate, ai fini della costruzione e del funzionamento degli impianti di energia rinnovabile, in:
· superfici e aree idonee;
· superfici e aree non idonee;
· aree soggette a regolamentazione ordinaria;
Ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri omogenei:
a) i requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
b) nel processo di individuazione delle superfici e aree idonee, sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità̀ dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
Ad ogni modo, è compito delle Regioni l’emanazione di una legge regionale che indichi chiaramente quali siano le superfici idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; tale provvedimento deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Stando alla bozza del decreto, ad oggi, vengono classificate come idonee le seguenti aree:
· cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento
· siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
· i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al venti per cento
· beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio;
· beni statali;
· siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale
Infine, le leggi regionali, adottate ai sensi del presente decreto e gli eventuali conseguenti atti di programmazione territoriale, sono coordinati e prevalgono su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, inclusi anche quelli in materia ambientale e paesaggistica.
