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La partecipazione dei Comuni alle CER viene valutata dalla Corte dei Conti.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha firmato e trasmesso alla Corte dei Conti il decreto di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 

Ad oggi, numerosi sono i soggetti (sia privati che pubblici) che hanno interesse nel costituire una Comunità energetica. Tuttavia, il percorso di costituzione di una CER può variare in base ai soggetti promotori dell’iniziativa, alle peculiarità del territorio in cui si sviluppa o agli obiettivi principali che la comunità si pone.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, l’articolo 31 c. b della legge 199/2021 prevede la possibilità per gli enti territoriali, le autorità locali (incluse le amministrazioni comunali) non solo di partecipare ad una Comunità energetica, ma anche di esercitare poteri di controllo nella stessa. Tuttavia, le Pubbliche Amministrazioni devono motivare e documentare interamente alla Corte dei Conti il loro progetto di partecipare a una comunità energetica.

I doveri di sorveglianza della Corte dei Conti (Deliberazione n. 77/2023/PASP)

L’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, recentemente modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) in una società già costituita sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21 bis della legge 10 ottobre  n. 287/1990, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

La nuova funzione della Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16 del 03.11.2022) le quali ne hanno individuato la ratio nell’esigenza “di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”. 

Nella medesima deliberazione, inoltre, le Sezioni riunite di controllo hanno specificato che, tecnicamente, oggetto della verifica è l’«atto deliberativo di “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (anche nei casi di cui all’art. 17, società miste pubblico-privato) o di “acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite” (eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative)».

Questo perché l’intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell’amministrazione socia. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con il chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurne l’impatto sulla finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020).  

Il T.U.S.P., infatti, mira a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, alla costituzione o partecipazione a società per lo svolgimento di attività a connotazione pubblicistica o per finalità istituzionali nell’ottica della salvaguardia della concorrenza e del mercato nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica in ossequio al principio costituzionale del buon andamento e sana gestione finanziaria.

In sintesi, la Corte dei Conti, è tenuta a verificare che i provvedimenti  dall’Amministrazione contengano un’analitica motivazione sui seguenti punti:

    1. necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali
    2. ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
    3. compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
    4. assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

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Per quanto attiene alla natura della nuova funzione della Corte dei conti, le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16 del 03.11.2022) hanno ritenuto che qualificare la pronuncia della Corte dei conti come “parere”, da parte del legislatore, “conferisca una fisionomia atipica al controllo su un atto specifico e concreto, di cui la norma individua anche i parametri di riferimento”. La predetta qualificazione in termini di parere, invero, appare funzionale all’obiettivo del legislatore di ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei conti, sull’operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria, senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi al vaglio stesso. 

Infatti, da una parte, la Corte dei conti deve intervenire entro un arco temporale predeterminato (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo), con facoltà, in difetto, per l’amministrazione di procedere ugualmente,  dall’altro, ove il parere della Corte dei conti sia “in tutto o in parte negativo”, l’amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione, motivando analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene e dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.