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I requisiti per la costituzione di una CER alla luce delle nuove Regole Tecniche GSE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso venerdì 23 febbraio ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative del GSE relative al decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio scorso.

Le Regole Operative sono strutturate in relazione ai diversi regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD (Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) e sono così composte:

    • PARTE I – inquadramento generale;
    • PARTE II – contributi in conto esercizio;
    • PARTE III – contributo in conto capitale;
    • allegati;
    • appendice.

Le tipologie di configurazione che possono accedere sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata sono:

• autoconsumatore a distanza;

 • gruppo di autoconsumatori;

 • comunità energetica rinnovabile (CER). 

Comunità di energia rinnovabile

Nella comunità energetica sono presenti almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione. 

Tutti gli impianti di produzione di energia devono essere nella disponibilità e controllo della CER e tale condizione può essere soddisfatta attraverso un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si evince che ciascun impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. 

La messa a disposizione dell’impianto di produzione in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Lo Statuto o l’atto costitutivo della Comunità energetica rinnovabile deve possedere determinati requisiti:

    1. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
    2. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. Per poteri di controllo si intendono quei poteri che sono attribuiti ai soggetti indicati al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento;
    3. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria;
    4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
    5. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
    6. l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Membri della CER

I soggetti che fanno parte della CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti: 

    1. essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico;
    2. essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale.

Nel caso di PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale, quindi è necessario che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Per quanto riguarda i criteri per il calcolo dimensionale di un’impresa nel caso in cui un’impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell’impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rimanda ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005.

I clienti finali non possono far parte di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata e di quella autoconsumata. 

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità. 

Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è cumulabile con:

    • il contributo PNRR (previsto dal Decreto CACER). La tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’entità del contributo ottenuto;
    • altri contributi in conto capitale, diversi dal contributo PNRR, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
    • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
    • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
    • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
    • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

La tariffa incentivante non è cumulabile con:

• altre forme di incentivo in conto esercizio; • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.); 

• contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili; 

• altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

A cura della Dott.ssa Vanessa Ciana e del Dott. Guglielmo Vacca