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LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Un modello giuridico previsto dal codice del Terzo Settore e le cui caratteristiche risultano essere compatibili con la Comunità energetica rinnovabile è la Fondazione di Partecipazione.

La Fondazione di Partecipazione è un ente non lucrativo che nasce per rispondere  all’inadeguatezza del modello tradizionale della fondazione, caratterizzato dal distacco dell’ente dal suo fondatore e dalla posizione subordinata della struttura organizzativa rispetto allo scopo ed al patrimonio.

Essa può essere definita come un modello ibrido tra fondazione e associazione, poiché racchiude in sé l’elemento “patrimoniale” tipico delle fondazioni e l’elemento “personale” caratteristico, invece, delle associazioni. 

La Fondazione di Partecipazione si caratterizzata per la presenza di tre elementi comuni:

a. pluralità di fondatori (o di partecipanti all’iniziativa) mediante un apporto non necessariamente di tipo economico, ma di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi;

b. principio di partecipazione concreta e attiva alla gestione della fondazione da parte di tutti i fondatori (o partecipanti all’ente). L’ente si compone di una pluralità di organi al fine di consentire una partecipazione attiva da parte di tutti alla fase gestionale;

c. formazione progressiva del patrimonio. Il patrimonio iniziale non è autosufficiente e definitivo, ma si forma progressivamente grazie all’intervento di soggetti conferenti diversi ,per effetto di adesioni successive, rispetto agli originari fondatori. 

La procedura di costituzione è simile a quella della fondazione tradizionale, con la differenza che, nel caso della Fondazione di Partecipazione, all’atto di fondazione partecipano una molteplicità di fondatori, mentre la fondazione tradizionale viene costituita da un unico fondatore che dona, in una sola soluzione, l’intero patrimonio della stessa.

La Fondazione di Partecipazione viene anche definita come “un patrimonio di destinazione a struttura aperta”. Il suo atto costitutivo, infatti, è un contratto a struttura aperta, che può ricevere l’adesione di altre parti rispetto a quelle originarie, in un momento successivo alla conclusione dell’atto.

Elementi costitutivi

Due sono gli elementi costitutivi:

    • elemento patrimoniale;

    • elemento personale.

L’elemento patrimoniale ha la caratteristica di essere a struttura aperta e a formazione progressiva. Si distingue tra fondo di dotazione e fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è rappresentato dai conferimenti in denaro, in beni mobili o immobili e dalle utilità impiegabili per il raggiungimento dello scopo\i della Fondazione.

Il fondo di gestione, usato per la gestione della fondazione e delle sue attività, si compone di:

    • rendite e dai proventi derivanti dal suo patrimonio e dalle attività della fondazione;

    • donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

    • contributi pubblici;

    • contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;

    • ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tra i membri della Fondazione di Partecipazione possiamo individuare:

    • fondatori promotori, ossia i soggetti che hanno costituito la fondazione;

    • nuovi fondatori (o partecipanti fondatori), ossia quei soggetti che vengono ammessi a fare parte della fondazione successivamente; questo si verifica grazie ad una esplicita previsione dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto. Possono assumere tale veste tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche (pubbliche o private);

    • aderenti (o partecipanti), ossia i soggetti che contribuiscono attraverso versamenti in denaro;

    • sostenitori, cioè quei soggetti che forniscono alla fondazione un apporto di tipo non finanziario, come ad esempio tramite la prestazione di un’attività professionale di particolare rilievo.

L’Atto Costitutivo e lo Statuto 

L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono elementi fondamentali per la Fondazione di partecipazione tramite i quali vengono regolamentati il fine, ossia lo scopo dell’ente, il patrimonio, la struttura organizzativa, le categorie di partecipazione e le forme di controllo dell’ente ed il suo scioglimento. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ente i suoi organi sono dotati di particolari poteri amministrativi; l’unico limite è rappresentato dal principio di indisponibilità dello scopo.

Per quanto riguarda, invece, gli organi delle Fondazioni di Partecipazione, quelli che ricorrono con più frequenza sono:

    • Il Consiglio Generale (o Consiglio di indirizzo), che ha il compito di assumere le decisioni fondamentali per la vita della Fondazione. Esso è composto da un numero variabile di membri, seppure ad esso debbano necessariamente partecipare tanto i Fondatori (promotori e nuovi), quanto gli Aderenti;

    • Il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione), che in via generale ha il compito di gestire, ed amministrare, la fondazione nei limiti di quanto determinato ed indicato dal Consiglio Generale, tramite criteri di efficienza, efficacia ed economicità. è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Generale, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione;

    • L’Assemblea di Partecipazione (o Collegio dei Partecipanti), è un organo a cui partecipano i soli Aderenti, che non ha poteri di gestione, ma una finalità esclusivamente consultiva e di impulso;

    • Il Presidente della Fondazione, che presiede anche il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Scientifico, è il legale rappresentante dell’ente e cura i rapporti e le relazioni;

    • Il Collegio Scientifico, è un organo con finalità consultiva, che svolge una funzione tecnico-cognitiva rispetto alle iniziative assunte dalla Fondazione, rispetto a qualsivoglia diversa questione per la quale il Consiglio Generale richieda un parere;

    • L’Organo di Sorveglianza, è un organo interno alla Fondazione, ma da essa indipendente. Esso è composto esclusivamente da rappresentanti di enti pubblici. Tale organo verifica il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del pubblico interesse da parte della Fondazione. E’ un organo necessario, e può non essere presente solamente nel caso in cui la Fondazione abbia Fondatori o Aderenti pubblici con specifiche caratteristiche;

    • Il Collegio dei Revisori dei Conti, è l’organo di vigilanza della Fondazione che accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio e rendiconto e svolge ogni attività di verifica necessaria.n

Questo tipo di modello giuridico nasce per realizzare molteplici finalità tramite la collaborazione tra pubblici, privati e cittadini, diventando così elementi attivi della fondazione stessa. Si tratta dunque di uno strumento di valore per coinvolgere privati e incanalare risorse per fini di pubblica utilità.