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L’agrivoltaico come strumento per accelerare lo sviluppo dell’energia rinnovabile

UN IMPIANTO AGRISOLARE PERMETTE DI PRODURRE ENERGIA ELETTRICA CONSENTENDO CONTESTUALMENTE LA COLTIVAZIONE O L’ALLEVAMENTO. IL DECRETO DEL MASE ENTRATO IN VIGORE IL 14 FEBBRAIO SCORSO PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI IBRIDI AGRICOLTURA-ENERGIA E PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN INCENTIVO. ECCO I BENEFICIARI E I REQUISITI PER ACCEDERVI

Per agrivoltaico si intende un impianto fotovoltaico realizzato su un suolo agricolo, che consente, però, di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo al contempo una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.

In pratica, permette di produrre energia elettrica mantenendo la coltivazione diretta dei terreni e/o l’allevamento di bestiame, tramite l’utilizzo di impianti che, per le loro caratteristiche tecniche e fisiche, rispettano la produzione agricola.

Nel dettaglio, ciò è possibile tramite un sistema ad inseguimento solare, consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici sopraelevati rispetto al terreno e liberi di ruotare in modo tale che questi siano sempre orientati verso il sole, evitando che si facciano ombra l’uno con l’altro.

Dunque, risulta rilevante, soprattutto per fini autorizzatori e di incentivazione, distinguere un impianto agrivoltaico da un semplice impianto fotovoltaico collocato in area agricola, che è privo della contestuale capacità di produrre energia pulita e, al contempo, consentire la prosecuzione dell’attività agricola. Proprio per questo motivo, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 8029 del 2023, ha precisato che “i criteri di valutazione dei progetti destinati agli impianti fotovoltaici non possano essere utilizzati anche per quelli agrivoltaici”.

IL QUADRO NORMATIVO 

La normativa in materia è stata recentemente innovata per consentire lo sviluppo di tali sistemi innovativi di produzione di energia. 

Difatti, inizialmente, l’art. 65 del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, vietava l’accesso agli incentivi statali individuati dal decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 per impianti fotovoltaici su suolo agricolo. 

Con i successivi sviluppi tecnologici che hanno favorito l’armonica convivenza sullo stesso suolo della produzione sia agricola che di energia, il legislatore è intervenuto attraverso il D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla L. n. 108 del 2021, che ha previsto delle deroghe attraverso l’introduzione dei commi 1-quater e 1-quinques al predetto art. 65 che consentono l’accesso agli incentivi statali per impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra. Nel dettaglio, ai sensi dei predetti commi, per “impianto agrivoltaico” a cui è consentito l’accesso all’incentivo si intende un impianto che adotta congiuntamente sistemi di monitoraggio specifici e soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

GLI INCENTIVI PREVISTI

Il nuovo decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, entrato in vigore il 14 febbraio 2024 per promuovere la realizzazione di sistemi ibridi agricoltura-energia, ha previsto l’erogazione di un incentivo composto da (art. 1, comma 2 del Decreto Mase): un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili; una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

L’accesso all’incentivo è garantito attraverso l’iscrizione di appositi registri o con la partecipazione a procedure competitive in funzione della titolarità e della taglia dei progetti, che si svolgeranno nel corso del 2024. 

Le procedure di registro, per un contingente complessivo di 300 MW, sono riservate ad impianti di potenza fino a 1 MW realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, mentre le procedure competitive, per un contingente complessivo di 740 MW, sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo. 

Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di 60 giorni, nel quale i proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura (art. 6 comma 5 Decreto Mase). Tutta la procedura è gestita dal GSE tramite il sito www.gse.it.

I SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della misura sono (art. 4, comma 1, Decreto Mase) in prima battuta gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole. Sono altresì soggetti beneficiari le associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto tra quelli sopra indicati.

È importante precisare che non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori (art. 4, comma 3, Decreto Mase).

REQUISITI D’IMPIANTO

In aggiunta, per accedere all’incentivo è necessario che gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti (art. 5, comma 3, Decreto Mase): possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a) del Decreto Mase. Questi ultimi riguardano in particolare il fatto che la superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico. Inoltre l’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati: 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa; 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione). Ultimo requisito richiesto previsto nell’Allegato 2 è riferito alla producibilità elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) che non deve essere inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard).

Inoltre gli impianti devono garantire la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto. Devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Devono poi essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12. Da ultimo è necessario il possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento. In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.

A cura dello studio legale GreenSquare Italia