Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali
I produttori degli impianti facenti parte di una Comunità Energetica Rinnovabile possono valorizzare tutta l’energia immessa in rete, cedendola al mercato o richiedendone il ritiro al GSE, tramite il servizio del Ritiro Dedicato. L’Agenzia delle entrate, dal punto di vista fiscale, con la risoluzione 18/E del 2021 (con riferimento a un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa) e con la risposta all’interpello n. 37/2022 (riguardante un gruppo di Comunità Energetiche Rinnovabili strutturate come enti non commerciali), si esprime, in primis, in relazione ai chiarimenti sul corretto trattamento tributario delle somme erogate dal GSE. In entrambi i casi, l’Agenzia delle entrate evidenzia che ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete e che ciò si configura come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nello specifico, dalla risposta all’interpello n. 37/2022, risulta chiaro che se la Comunità Energetica Rinnovabile opera come soggetto non commerciale, la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa e il corrispettivo di valorizzazione non assumono rilievo, ai fini delle imposte dirette. Le somme “incassate” dalla Comunità Energetica Rinnovabile per la cessione dell’energia tramite il servizio del Ritiro Dedicato assumono rilevanza fiscale solo per la quota di energia ceduta (eccedente l’autoconsumo istantaneo). Da qui la problematica circa il corretto trattamento impositivo da riservare a tali ultimi importi, qualora incassati direttamente dalla Comunità Energetica Rinnovabile (e da questa distribuiti), in forza di un rapporto di mandato senza rappresentanza, sottoscritto tra la Comunità Energetica Rinnovabile e i singoli partecipanti, per la “gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”. La problematica è stata affrontata e risolta nel contesto della risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali. Nella risoluzione suddetta si legge: “si perviene anche con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità energetica costituita nella forma di ente non commerciale […] per la quale assume rilevanza fiscale solo il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo”. L’Agenzia delle entrate sottolinea che il corrispettivo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri (e non in capo alla Comunità Energetica Rinnovabile), con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto. Un ulteriore chiarimento contenuto nella risoluzione n. 37/E/2024, che attiene l’aspetto civilistico/giuridico, è quello secondo cui l’attribuzione degli incentivi incassati dalla Comunità Energetica Rinnovabile, costituita nella forma di Ente del terzo settore, ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili, sancito dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore, il quale vieta “la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”. Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, posto che “l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari” deve escludersi che “l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.
A cura della Dott.ssa Greta Ardizzi