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Decreto Agrivoltaico Avanzato e Regole Operative

Il 17 maggio 2024 sono state approvate le Regole Operative che disciplinano le modalità attuative per l’accesso agli incentivi tariffari e da PNRR destinati agli impianti agrivoltaici con atto dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”).

Tali Regole Operative sono espressamente previste dal D.M 436/2023 (“Decreto Agrivoltaico Avanzato”) che disciplina il regime incentivante per gli impianti agrivoltaici “avanzati” o “sperimentali” che dovranno entrare in esercizio entro il 30 giugno 2026.

In particolare, le regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da: 

  • un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 € attribuite all’investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico della Missione 2, Componente 2 del PNRR; 
  • una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. 

Per quanto concerne i requisiti soggettivi per l’accesso e il mantenimento degli incentivi le regole definiscono come soggetto richiedente colui che presenta la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal Decreto Agrivoltaico Avanzato e che può essere: (a) un operatore del settore agricolo; (b) un’associazione temporanea di imprese, che includa almeno un soggetto di cui alla lettera (a).

In generale, il soggetto richiedente rispetta anche la definizione di “soggetto produttore”, vale a dire l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, nonché delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto agrivoltaico, nonché firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.

Il richiedente dovrà poi necessariamente essere in possesso dei seguenti requisti: 

  • imprenditori agricoli, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole e le associazioni temporanee di imprese agricole (tutti, nel seguito, anche operatore del settore agricolo);
  • associazioni temporanee di imprese di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto Agrivoltaico Avanzato, che includano almeno un soggetto di cui alla precedente lettera (a).

Viene altresì specificato che nei casi in cui gli operatori del settore agricolo di cui alla lettera (a) costituiscano un soggetto giuridico, la verifica sul rispetto dei requisiti sarà condotta in relazione al soggetto richiedente (cooperativa, consorzio, eventuale altro) che presenta la richiesta di ammissione agli incentivi.

Nei casi di associazioni temporanee di imprese agricole e di associazioni temporanee di imprese di cui all’art. 4, comma 1 lettera (b) del Decreto Agrivoltaico è necessario che:

  • almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione, come risultante dall’atto costitutivo fornito secondo le modalità operative indicate nel presente documento, rispetti i requisiti soggettivi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Agrivoltaico Avanzato. In tali casi è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto o dei soggetti che, nell’ambito dell’ATI, rispetta/rispettano il requisito previsto;
  • almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione rispetti la definizione di soggetto produttore. Anche in questo caso è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto che, nell’ambito dell’ATI, rispetta il requisito previsto;
  • tutti gli altri requisiti soggettivi siano rispettati da tutti i soggetti che compongono l’aggregazione priva di soggettività giuridica indicati nell’atto costitutivo trasmesso al GSE.

Per tutto il periodo di incentivazione (pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto) le ATI devono continuare a rispettare tali requisiti, posto che è possibile che intervengano modifiche alla compagine che costituisce l’associazione temporanea di imprese.

Inoltre, viene specificato che nel caso di ATI agricole e di ATI di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto Agrivoltaico Avanzato, il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario nei rapporti con il GSE. In questi casi, il mandatario è il soggetto produttore.

Ad ogni modo, nelle Regole Operative viene specificato che per le finalità ivi espressamente previste il mandatario: (i) partecipa alle procedure GSE di selezione delle offerte, (ii) gestisce gli adempimenti di monitoraggio ai sensi del PNRR, (iii) comunica l’entrata in esercizio delle iniziative inserite in posizione utile nelle graduatorie delle procedure, (iv) gestisce gli adempimenti relativi alla rendicontazione delle spese in nome e per conto proprio e dei mandanti, (v) sottoscrive il contratto di incentivazione in conto esercizio con il GSE, (vi) gestisce gli adempimenti in fase di esercizio e ogni altro adempimento utile a garantire la corretta erogazione degli incentivi.

Per quanto concerne, invece, i requisiti oggettivi le Regole precisano che l’impianto dovrà essere un impianto agrivoltaico avanzato di nuova costruzione.

L’attributo “avanzato” è applicabile a quelle soluzioni integrate “con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività agricole/pastorali, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

L’impianto deve essere obbligatoriamente dotato di sistemi di monitoraggio per verificare: (i) l’impatto dei moduli fotovoltaici sulle colture; (ii) il risparmio idrico, (iii) la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, (iv) la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, (v) il recupero della fertilità del suolo, (vi) il microclima nonché (vii) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Al contempo, affinché l’impianto possa essere considerato di nuova costruzione, deve: (i) essere realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso; (ii) essere dotato di un punto di connessione/consegna nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico e (iii) non deve presentare interconnessioni funzionali con altri impianti.

Altro requisito di carattere oggettivo è il possesso del titolo autorizzativo/abilitativo

Per l’accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti conseguito, sia valido ed efficace il titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell’impianto. In alternativa al titolo autorizzativo/abilitativo, nei casi in cui sia previsto dall’iter autorizzativo, è possibile presentare domanda di iscrizione alle procedure di selezione anche nel caso in cui sia disponibile il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale. Alla domanda di partecipazione alle procedure competitive, deve essere acclusa copia completa del titolo autorizzativo/abilitativo dell’impianto.

Alla data di partecipazione alle procedure, alla data di entrata in esercizio dell’impianto agrivoltaico e durante il periodo di incentivazione, è necessario che il titolo autorizzativo/abilitativo risulti intestato al soggetto richiedente ovvero al soggetto che, dopo la sottoscrizione del contratto, ne risulti beneficiario. Nel caso di ATI, è necessario che il titolo autorizzativo/abilitativo sia intestato a nome del soggetto che, nell’ambito del raggruppamento rispetta la definizione di “soggetto produttore”.

Ultimo requisito di carattere oggettivo è il possesso del preventivo di connessione

Per poter accedere alle procedure di selezione è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti accettato in via definitiva il preventivo di connessione alla rete elettrica dell’impianto agrivoltaico.

Ai sensi dell’art.1.1, lettera e) del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è “la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione”.

Inoltre, è necessario che alla data di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative, il preventivo di connessione dell’impianto risulti intestato a nome del soggetto che richiede gli incentivi.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa è necessario che alla data di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative, il preventivo di connessione sia intestato a nome del soggetto che, nell’ambito dell’associazione, rispetta la definizione di soggetto produttore.

Le procedure di selezione dei progetti si dividono in aste e registri, per i quali sarà possibile presentare istanza di partecipazione dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00.