Testo Unico Rinnovabili
La nuova bozza del Testo Unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 26 della L. n. 118 del 2022, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 2024. Si può, dunque, affermare che il Testo Unico Rinnovabili sia in dirittura d’arrivo. L’obiettivo iniziale del legislatore era di semplificare le procedure burocratiche legate all’impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER) mediante un unico testo normativo primario. Tuttavia, dalla bozza si evince che il testo normativo rischi di complicare lo sviluppo delle FER, prevedendo ulteriori barriere e generando un aggravio dell’iter autorizzativo.
Difatti, vengono introdotte delle novità che hanno sembianze di vincoli. Si stabilisce, innanzitutto, che, in modo generalizzato, anche per gli interventi che dovrebbero essere realizzati in edilizia libera si richiede la necessità di acquisire un idoneo titolo edilizio.
Una ulteriore complicanza è rappresentata dal fatto che si debbano acquisire pareri dalle Soprintendenze anche per interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti che sono situati in aree con vincoli paesaggistici, i quali hanno già ottenuto le necessarie autorizzazioni in passato. Ciò in contrasto a quanto previsto dalla legislazione vigente che, per questa tipologia di interventi, richiede il semplice ricorso all’edilizia libera.
Se ne deduce che il recente Decreto Aree Idonee e la bozza di riordino normativo, invece di facilitare il raggiungimento degli obiettivi FER stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) e allinearsi alle direttive UE RED II e RED III, vanno nella direzione contraria, comportando il rischio di bloccare il processo di ammodernamento e potenziamento degli impianti FER già esistenti e di rendere l’Italia destinataria di pesanti sanzioni europee.
Con riferimento, invece, alle modifiche apportate, si segnala il nuovo comma 2 dell’art. 3 che comporta un cambiamento nella modalità di definizione dell’interesse pubblico prevalente e prevede: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, il comma 1 non si applica, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
L’art. 7, invece, stabilisce ora la necessità di PAS (procedura abilitativa semplificata) per gli interventi su impianti localizzati su beni tutelati, in aree naturali protette e nei siti Natura 2000. Sempre con riferimento alla PAS, il nuovo art. 8 dilata alcuni tempi a disposizione dei comuni per presentare provvedimenti di diniego.
Analogamente a quanto appena detto sulla PAS, anche per il regime amministrativo dell’autorizzazione unica (AU), la modifica apportata dall’art. 9 comporta l’espansione dei tempi a disposizione dell’amministrazione procedente.
L’art. 11, rubricato “Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti”, disciplina le sanzioni amministrative da comminare in caso di costruzione ed esercizio di impianti assoggettati all’autorizzazione unica che non hanno ottenuto tale titolo.
A cura della Dott.ssa Greta Ardizzi