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Decreto sanzioni

Il Decreto legislativo 87/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine giugno e in vigore dal 1° settembre 2024, introduce nuove disposizioni per regolamentare i crediti fiscali “inesistenti” e “non spettanti”. Sebbene il decreto si applichi a tutti i crediti fiscali, presta particolare attenzione ai crediti derivanti dai bonus edilizi, ambito che ha spesso sollevato dubbi sulla validità di tali crediti.

Non è raro, infatti, che questi crediti siano stati considerati inesistenti o non spettanti, generando contenziosi tra committenti, banche e imprese di costruzione. Il decreto risponde quindi alla necessità di maggiore chiarezza normativa, in particolare per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di irregolarità nei bonus edilizi.

Il decreto, innanzitutto, introduce una definizione dettagliata di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”. Questa definizione è sempre stata causa di incertezze interpretative, tanto che, verso la fine del 2023, è stato necessario un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tuttavia, il giudice di legittimità, limitato da una normativa ambigua e poco chiara, non è riuscita a fornire risposte del tutto risolutive.

Il decreto legislativo 87 del 2024 offre una definizione precisa delle due categorie:

  • Crediti inesistenti: sono quei crediti che non soddisfano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa di riferimento oppure sono fondati su rappresentazioni fraudolente. Tali rappresentazioni possono includere l’uso di documenti falsi, simulazioni o altri artifici volti a mascherare l’assenza dei requisiti;
  • Crediti non spettanti: includono i crediti utilizzati in violazione delle modalità stabilite dalla legge, inclusi quelli fruiti oltre la misura consentita. Inoltre, sono considerati non spettanti anche i crediti che, pur rispettando i requisiti previsti dalla normativa, risultano non validi per la mancanza di ulteriori elementi richiesti. Infine, rientrano in questa categoria i crediti utilizzati senza rispettare gli adempimenti amministrativi necessari, la cui inosservanza comporta la decadenza del credito.

Queste definizioni aiutano a chiarire e uniformare l’interpretazione dei crediti inesistenti e non spettanti anche in ambito penale, eliminando la possibilità di discrepanze interpretative tra il contesto tributario e quello penale. L’art. 10-quater del decreto n.74 del 2000 stabilisce pene differenti per l’utilizzo in compensazione di crediti sopra i 50.000 euro: i crediti non spettanti comportano la reclusione da sei mesi a due anni, mentre quelli inesistenti prevedono pene più severe, da 18 mesi a sei anni.

Il nuovo decreto ha anche ridotto le sanzioni: ora i crediti non spettanti sono soggetti a una sanzione del 25%, mentre per i crediti inesistenti la sanzione è fissata al 70%. Quest’ultima può essere ulteriormente aumentata fino al 140% se i crediti inesistenti sono basati su fatti rappresentati fraudolentemente, utilizzando documenti falsi, simulazioni o altri artifici. Inoltre, il decreto esclude dalla categoria dei crediti non spettanti quelli che, pur avendo tutti gli elementi essenziali, non rispettano alcuni adempimenti amministrativi minori. Per questi casi è prevista una sanzione fissa di 250 euro, purché il contribuente sani la violazione entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare il tuo fiscalista o studio legale di fiducia.