IL DL AMBIENTE
Il Decreto Ambiente 2024 (D.L. 153/2024 convertito con Legge 191/2024) detta disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Le finalità sono:
– Semplificare i procedimenti di valutazione ambientale (VIA, VAS);
-Garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi;
-Introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque, volte a prevenire l’avversarsi di eventi emergenziali;
-Adottare misure indifferibili per l’economia circolare;
-Provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative;
-Assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Tra i punti principali per le autorizzazioni alle energie rinnovabili contenuti nel nuovo DL Ambiente, spicca la priorità assegnata a specifiche categorie di progetti, tra cui:
-La produzione di idrogeno verde;
-Gli interventi di repowering;
-L’installazione di grandi impianti eolici e solari a terra (escluse invece, le iniziative offshore).
Un altro aspetto rilevante riguarda i ruoli e le competenze del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di superare eventuali dissensi e integrare l’autorizzazione paesaggistica all’interno della procedura VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).
Il decreto introduce disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, intervenendo in particolare sulle norme ambientali contenute nel D.Lgs. 152/2006, con una serie di modifiche.
Innanzitutto, si stabilisce che le commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC dovranno dare priorità, nei procedimenti di loro competenza, a:
-Progetti con un valore economico superiore a 5 milioni di euro o con un impatto occupazionale atteso superiore a 15 unità di personale;
-Progetti con scadenze perentorie entro 12 mesi, fissate dalla legge o da enti terzi;
-Progetti relativi a impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.
Con un emendamento approvato al Senato si è poi stabilito che dovranno essere considerati prioritari nell’ordine, i seguenti:
-Programmi di preminente interesse strategico nazionale (art. 13 del D.L. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023), ossia grandi investimenti esteri sul territorio italiano con un valore non inferiore a 1 miliardo di euro, dichiarati tali con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
-Progetti di interesse produttivo nazionale (art. 30 D.L. n. 50/2022, convertito in Legge n. 91/2022), con un valore superiore a 25 milioni di euro e significative ricadute occupazionali.
Successivamente si applicano le priorità già previste dal comma 8 del TUA.
Modifiche all’ordine di priorità dei progetti PNIEC
Viene modificato l’ordine di priorità per le procedure di valutazione ambientale relative ai progetti PNIEC:
-Si elimina la priorità automatica per i progetti con il maggior valore di potenza installata o trasportata, per quelli relativi alla produzione di idrogeno verde e agli impianti da fonti rinnovabili correlati;
-Al loro posto, le tipologie di progetti prioritari saranno individuate con un decreto del MASE, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i seguenti criteri:
-Affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto;
-Contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
-Rilevanza per l’attuazione degli investimenti del PNRR;
-Valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Nuove Priorità (commi 1-bis e 1-ter)
In attesa del decreto interministeriale sono prioritari, nell’ordine:
1)Progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico tramite pompaggio puro, che incrementano i volumi d’acqua immagazzinabili, anche ripristinando gli invasi esistenti;
2)Opere e impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, impianti connessi e conversione di impianti industriali in bioraffinerie;
3)Impianti di idrogeno verde o rinnovabile e impianti correlati da fonti rinnovabili;
4)Nuovi impianti idroelettrici con potenza fino a 10 MW;
5)Interventi di modifica per il rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti eolici e solari;
6)Progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore con potenza di almeno 50 MW e progetti eolici on-shore con potenza di almeno 70 MW.
A cura della Dott.Ssa Silvia Commisso