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IMPRESA AGRICOLA ED ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA DA FONTE FOTOVOLTAICA QUALE ATTIVITÀ CONNESSA

Nel panorama giuridico italiano l’art. 2135 c.c.  definisce l’imprenditore agricolo come colui che esercita un’attività fra le seguenti: coltivazione del fondo; selvicoltura; allevamento di animali; e le attività connesse, compiutamente disciplinate dal terzo comma dell’art. 2135 c.c.

Un aspetto molto rilevante in materia di impresa agricola è quello delle attività connesse all’attività agricola principale: difatti, ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c. un’attività intrinsecamente commerciale si può qualificare come agricola per connessione se sono presenti due requisiti:

1.soggettivo: il soggetto che la esercita è già imprenditore agricolo che svolge una delle tre attività agricole tipiche e questa è coerente con quella connessa;

2.oggettivo: opera il criterio della “prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa che si sostanzia, per talune attività, nel fatto che i prodotti oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dall’attività agricola principale e possono riguardare anche prodotti acquistati da terzi (sempre di derivazione agricola) sempre nel rispetto del criterio della prevalenza, ovvero, per altre, nel fatto che i mezzi impiegati per le prestazioni di servizi siano gli stessi che si utilizzano normalmente nell’azienda agricola, che questi siano impiegati prevalentemente nelle attività agricole e che le prestazioni siano svolte con personale e con mezzi dell’azienda agricola.

    La Produzione e Cessione di Energia da Fotovoltaico: Ipotesi di “attività connessa”?

    Nel contesto odierno, ci si interroga circa la possibilità di qualificare l’attività di produzione e cessione di energia da fotovoltaico come “attività connessa” all’attività agricola principale, e ci si chiede a quali condizioni un imprenditore agricolo possa esercitarla per non perdere la propria qualifica ed essere membro di una comunità energetica rinnovabile nel rispetto dei requisiti soggettivi dell’art. 31 D.lgs. 199/2021.

    L’Agenzia delle Entrate, che si è espressa a più riprese sul tema, sostiene che a determinate condizioni l’attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche può essere considerata “attività agricola connessa”. In particolare, nella Circolare 32/E del 2009 l’Agenzia individua i criteri di connessione con l’attività agricola, i quali prevedono che:

    1- la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva (attualmente 260.000 kWh anno) si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

    2- la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva (attualmente 260.000 kWh anno) può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: 

    a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti; 

    b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW (attualmente 260.000 kWh anno), da calcolare senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; 

    c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW (attualmente 260.000 kWh anno) l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

        La qualificazione dell’attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica quale attività connessa ha importanti implicazioni fiscali: invero, nei numerosi interventi in materia – tra gli interventi più recenti la Risposta n. 11/2024-, sul piano giuridico l’Agenzia evidenzia la L.266/2005, che all’articolo 1, comma 423 prevede che:

        – la produzione e cessione di energia fotovoltaica fino a 260.000 kWh annui effettuate da imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 terzo comma c.c. e si considerano produttive di reddito agrario;

        – sopra la soglia di 260.000 kWh annui, tali attività producono in ogni caso reddito d’impresa, che viene determinato in modo diverso (forfettariamente con un coefficiente di redditività del 25% o seguendo le regole ordinarie), a seconda che siano soddisfatti o meno i requisiti stabiliti nella Circolare n. 32/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate per qualificare l’attività come connessa all’attività agricola.

        Un’importante novità in materia fiscale riguarda infine la L.101/2024, che ha introdotto nell’art.1 L.266/2005 il comma 423- bis: questo prevede che per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423 primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari, senza più applicare la determinazione forfettaria.

        La qualifica della attività di produzione di energia fotovoltaica quale attività connessa ad attività agricola trova conferma anche sul piano giurisprudenziale: la Corte Costituzionale, infatti, nel 2015 ha ribadito che il richiamo del comma 423 di cui sopra all’art. 2135 terzo comma c.c. consente di affermare che la produzione di energia fotovoltaica è da qualificarsi come “attività diretta alla fornitura di beni” e, quindi, per essa vale il requisito della “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”, che nel caso di specie del fotovoltaico coincide con la risorsa primaria dell’impresa agricola, ossia il fondo, il quale anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici deve comunque risultare normalmente impiegato nell’attività agricola.

        A cura dell’Avv. Alessandra Raponi.