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OSSERVANZA DELLE REGOLE SUL MIX ENERGETICO E LE GARANZIE DI ORIGINE NEL MERCATO ELETTRICO: DEADLINE IL 31 MARZO

Il Fuel Mix, noto anche come Mix Energetico, rappresenta l’insieme delle fonti energetiche primarie impiegate per generare l’energia elettrica destinata ai clienti finali dalle imprese di vendita.

Il processo utilizzato per determinare la composizione del Fuel Mix impiegato dai produttori per la produzione di energia elettrica e dalle imprese di vendita per la sua distribuzione ai consumatori è chiamato Fuel Mix Disclosure. Questa procedura prevede la tracciabilità delle fonti energetiche utilizzate, considerando sia le importazioni che le Garanzie d’Origine (GO). Il GSE è responsabile del calcolo e della pubblicazione dei Fuel Mix, basandosi sulle informazioni ricevute dai produttori e dalle imprese di vendita, oltre che sui propri dati disponibili.

Il GSE ha il compito di verificare che le società di vendita abbiano annullato un numero adeguato di titoli GO, al fine di garantire ai clienti finali che l’energia fornita tramite contratti di vendita di energia rinnovabile provenga effettivamente da fonti rinnovabili.

Se dalla verifica emerge che una società di vendita non ha annullato un numero sufficiente di GO, questa è tenuta a versare al GSE, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fornitura dell’energia elettrica, un corrispettivo composto da:

-Un importo pari al doppio del prezzo medio di negoziazione delle GO, determinato dal GME considerando anche le procedure concorrenziali;

-Un quantitativo di GO equivalente all’energia elettrica venduta come rinnovabile nei contratti, per la quale la società non si è procurata le relative Garanzie di Origine o non ha effettuato il relativo annullamento.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto GO, le società di vendita di energia elettrica forniscono ai clienti finali informazioni in relazione a:

– Composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita nell’anno precedente, anche con riferimento a ciascun contratto, in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

– Impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente.

    L’accesso al Portale Fuel Mix è consentito alle imprese di vendita al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 8.

    In seguito alla comunicazione dei dati, il GSE procede alla verifica della veridicità e della coerenza delle informazioni.

    Per determinare correttamente il mix energetico di ciascuna impresa di vendita, eventuali GO annullate in quantità superiore rispetto all’energia elettrica effettivamente erogata ai clienti finali non possono essere incluse nel calcolo.

    Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, costituisce presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio da parte dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.  

    Ricordiamo che è attivo il Portale Fuel Mix per le imprese di vendita che sono tenute a comunicare al GSE i dati relativi al 2024 per il calcolo dei mix energetici.

    Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa è tenuta a comunicare al GSE i dati relativi all’energia elettrica venduta ai propri clienti finali nell’anno precedente. Questi concorrono alla determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta, insieme al numero di Garanzie d’Origine (GO) annullate dall’impresa a favore dei propri clienti finali.

    A cura dell’Avv. Ludovica Terenzi e la Dott.Ssa Silvia Commisso