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Power Purchase Agreement: natura giuridica, tipologie ed elementi essenziali

Il Power Purchase Agreement è oggi lo strumento contrattuale cardine per monetizzare l’energia rinnovabile su orizzonti lunghi, ma la sua natura atipica nel diritto italiano impone di costruirlo caso per caso: non esiste un modello standard, esistono clausole che — se ben calibrate — decidono la bancabilità del progetto e la tenuta dell’operazione nel tempo.

1. Cos’è un PPA e a cosa serve

Il Power Purchase Agreement (PPA) è un contratto a lungo termine tra un produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e un acquirente (off-taker), con cui le parti definiscono quantità, prezzo e durata della fornitura. La funzione economica è duplice: garantire al produttore un flusso di ricavi stabile — presupposto essenziale per la finanziabilità dell’impianto — e assicurare all’acquirente un prezzo predeterminato, schermandolo dalla volatilità del mercato elettrico.

Sul piano delle fonti, il PPA trova riconoscimento nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), successivamente rafforzata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), e a livello nazionale nell’articolo 28 del D.lgs. 199/2021, che affida al GME la gestione della Bacheca PPA — piattaforma informatica articolata nei comparti annunci, registrazione contratti ed energy release. Il DL 208/2024 (cd. DL Emergenze), convertito in L. 20/2025, ha poi introdotto un tassello rilevante: il GSE come garante di ultima istanza per i rischi di inadempimento, con una dotazione fino a 45 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Resta in attesa di decreto attuativo la piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione dei PPA, anch’essa prevista dall’art. 28.

Nel contesto delle operazioni di M&A, i PPA assumono un doppio rilievo: possono costituire l’asset determinante nella valutazione del patrimonio della target — come accade nelle acquisizioni di società attive nel settore rinnovabile — oppure rappresentare l’obiettivo stesso dell’operazione, quando l’acquirente punta a subentrare in contratti già strutturati per garantirsi una fornitura a lungo termine.

2. Le tipologie: fisici, virtuali, on-site, corporate, sleeved, merchant

I PPA si prestano a classificazioni incrociate che rispondono a logiche economiche e contrattuali distinte.

Sotto il profilo dell’oggetto, si distinguono i PPA fisici — nei quali vi è effettivo trasferimento di energia dal produttore all’acquirente, sia attraverso connessione diretta (on-site) sia tramite la rete nazionale (off-site) — e i PPA virtuali (o finanziari), che non comportano consegna fisica di energia ma operano come strumenti derivati sul modello del contratto per differenza: le parti fissano uno strike price, lo confrontano con il prezzo di mercato e regolano tra loro il differenziale, con la precisazione che le Garanzie di Origine vengono comunque trasferite. Va notato che lo stesso meccanismo del contratto per differenza è stato mutuato dal legislatore in schemi incentivanti quali l’Energy Release 2.0 (DM MASE n. 268/2024) e il FERX Transitorio (DM MASE n. 457/2024), segno della sua centralità nell’architettura del mercato elettrico italiano.

Sotto il profilo della controparte, i PPA possono assumere forma di Corporate PPA — rapporto diretto tra produttore e cliente finale, particolarmente diffuso nei contesti on-site e nelle operazioni di virtual PPA — di Sleeved PPA, in cui un trader si interpone tra produttore e cliente finale agendo come mero intermediario in forza di mandato, o di Merchant PPA, in cui il grossista acquista l’energia assumendone la piena titolarità e la ricolloca liberamente sul mercato. La scelta tra queste strutture non è neutra: incide direttamente sulla bancabilità del progetto, poiché gli istituti di credito tendono a prediligere configurazioni in cui sia presente un soggetto altamente solvibile — tipicamente un trader o un’utility — rispetto a rapporti diretti con clienti finali privi di adeguato standing patrimoniale.

3. L’architettura contrattuale: un contratto atipico che si costruisce clausola per clausola

Il PPA è un contratto atipico nel sistema giuridico italiano, di matrice anglosassone e sviluppato nella prassi negoziale internazionale. Non esiste un prototipo standard: esistono piuttosto riferimenti di soft law — in particolare i modelli elaborati dalla European Federation of Energy Traders (EFET) — e un nucleo di elementi minimi che l’articolo 26 del Regolamento della Bacheca PPA impone di indicare negli annunci pubblicati sulla piattaforma del GME (durata, profilo di produzione, potenza complessiva, volume, tipologia di fonte rinnovabile, stato degli impianti e data di entrata in esercizio).

Da questa natura flessibile discende una regola operativa: la qualità del PPA dipende dall’accurata calibrazione delle sue clausole, che è utile raggruppare per funzione.

Sul piano identificativo e strutturale si collocano l’individuazione delle parti, le definizioni, le premesse, la durata e il periodo di riferimento per la consegna dei volumi. Sul piano economico rilevano il volume, il profilo del contratto, il prezzo e le modalità di pagamento, il trasferimento delle Garanzie di Origine, il meccanismo di regolamentazione del differenziale nei PPA virtuali e la clausola sugli oneri di rete e dispacciamento. Sul piano della gestione del rischio si collocano le representations and warranties con i relativi obblighi di indennizzo, l’individuazione dei rischi e delle responsabilità, le garanzie, le assicurazioni, la forza maggiore e la clausola sui finanziamenti — spesso decisiva per il coordinamento con il project financing sottostante. Infine, sul piano della stabilità contrattuale, assumono rilievo la clausola di replacement (sostituzione degli impianti), l’eventuale change of control, la clausola penale, il diritto di recesso e le regole sulla cessione del contratto.

4. Due clausole meritano un approfondimento: termination amount e change in law

Tra tutte le clausole richiamate, due concentrano maggiore complessità e richiedono particolare attenzione redazionale.

La clausola di termination amount è atipica per il diritto italiano in quanto nasce da una commistione tra risoluzione del contratto e clausola penale. Le parti individuano analiticamente una serie di termination events al cui verificarsi il contratto si scioglie e la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte una somma di denaro — il termination amount, appunto — a titolo di risarcimento del danno. La criticità redazionale sta nella calibrazione del quantum e nella definizione puntuale degli eventi rilevanti: una clausola troppo generica rischia di essere riqualificata e ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c., una troppo rigida può rivelarsi inefficace rispetto a scenari di mercato non preventivati.

La clausola di change in law disciplina invece le sorti del contratto al sopraggiungere di modifiche legislative con impatto significativo sull’operazione. L’impegno tipico è quello di rinegoziare in buona fede le pattuizioni incise dalle novità normative; frequente è la previsione che, in caso di mancato accordo, la questione sia deferita a un terzo imparziale esperto della materia. In un settore come quello energetico — caratterizzato da una produzione normativa incessante tra livello comunitario, nazionale e regolatorio ARERA — questa clausola è di fatto indispensabile.

Considerazioni conclusive

Il PPA non è un semplice contratto di compravendita: è l’architrave contrattuale attraverso cui la transizione energetica trova la propria sostenibilità economica, consentendo a produttori e acquirenti di ripartire rischio e valore su orizzonti lunghi. Proprio perché privo di una disciplina tipica, richiede un lavoro di drafting che coniughi conoscenza tecnica del mercato elettrico, sensibilità ai profili di bancabilità e padronanza degli strumenti civilistici di gestione del rischio e dell’inadempimento. In un contesto in cui il mercato organizzato dei PPA previsto dall’art. 28 del D.lgs. 199/2021 è ancora in attesa di piena operatività e in cui l’assetto del mercato elettrico evolve rapidamente con il TIDE, la capacità di strutturare PPA solidi e flessibili resta — per produttori, off-taker e operatori finanziari — uno dei fattori competitivi più rilevanti del settore.