Agrivoltaico: tutto quello che c’è da sapere
Obbligo di produzione agricola su terreni incolti e procedimenti autorizzativi alla luce
del Testo Unico FER
L’agrivoltaico rappresenta una delle soluzioni più promettenti per conciliare la produzione di energia rinnovabile con la tutela del suolo agricolo. Tuttavia, la realizzazione di impianti agrivoltaici su terreni incolti solleva un quesito rilevante: sussiste comunque l’obbligo di svolgere attività agricola? E quali sono i procedimenti amministrativi applicabili? Il presente contributo analizza entrambi i profili alla luce del quadro normativo vigente, come risultante dal Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) e dalle successive modifiche introdotte dal D.L. 175/2025, convertito con L. 4/2026.
- La nozione di impianto agrivoltaico nel Testo Unico FER
Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. f-bis) del Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), per «impianto agrivoltaico» si intende un «impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione».
La definizione, introdotta dal D.L. 175/2025 (art. 2, comma 1, lett. c)) e confermata in sede di conversione dalla L. 4/2026, è incentrata esclusivamente sul concetto di continuità dell’attività agricola, senza imporre vincoli di tipo spaziale (rapporto tra superfici occupate e superfici coltivate), né specifiche soluzioni impiantistiche (moduli elevati, verticali) o altezze minime dei pannelli dal terreno. Si tratta di un elemento qualificante di grande rilevanza: l’agrivoltaico viene così configurato come fattispecie autonoma rispetto al fotovoltaico a terra, con ricadute dirette sulla conduzione delle istruttorie autorizzative. - La soglia dell’80% della produzione lorda vendibile e la dichiarazione asseverata
In particolare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del Testo Unico FER, «per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo».
Dunque, un requisito essenziale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico è la continuazione dell’attività agricola, certificata ex ante mediante asseverazione professionale.
La L. 4/2026 ha inoltre introdotto un sistema di controlli ex post, attribuendo ai Comuni il compito di verificare, nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio dell’impianto agrivoltaico, la persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale. Tale previsione rafforza la dimensione sostanziale del requisito della continuità agricola, che non si esaurisce nella fase autorizzativa ma si estende all’intera vita operativa dell’impianto.
- Le Linee Guida MASE: superficie minima e terreni incolti
Come specificato dalle Linee Guida MASE in materia di impianti agrivoltaici, «tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione. Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)».
In aggiunta, viene precisato che «nel caso di terreni non precedentemente utilizzati si dovrebbe far riferimento a parametri medi della zona geografica di appartenenza».
Pertanto, nei terreni incolti dove si intende realizzare un impianto agrivoltaico, è comunque obbligatorio svolgere attività agricola garantendo l’80% della produzione lorda vendibile, facendo riferimento a parametri medi della zona geografica di appartenenza, considerato che il terreno era precedentemente non produttivo. - I procedimenti autorizzativi per l’agrivoltaico nel Testo Unico FER
Il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), come modificato dal D.Lgs. 178/2025 e dalla L. 4/2026 di conversione del D.L. 175/2025, ha ridotto i regimi autorizzativi da quattro a tre – attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU) – articolando la disciplina in base alla potenza dell’impianto e alla localizzazione dell’intervento.
4.1 Attività libera (art. 7 – Allegato A)
Rientrano nel regime di attività libera gli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che garantiscano la continuità delle attività agricole e pastorali (Allegato A, Sezione I). In tale regime non è richiesto alcun atto di assenso o autorizzazione, ma è necessaria una comunicazione preventiva.
Tuttavia, in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L. 241/1990, ovvero in aree protette o siti Natura 2000, si applica il regime della PAS (art. 7, comma 2). In tali casi, l’autorità competente in materia paesaggistica deve esprimersi entro 30 giorni, in luogo dell’ordinario termine di 45 giorni. Per gli interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistenti o già autorizzati non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
4.2 Procedura Abilitativa Semplificata – PAS (art. 8 – Allegato B)
Sono soggetti a PAS gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW non rientranti nelle categorie dell’Allegato A, nonché, con specifico riferimento all’agrivoltaico, gli impianti con potenza compresa indicativamente tra 5 MW e 10 MW, o quelli in attività libera ricadenti in aree con vincoli non assoluti.
La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredata di una relazione tecnica a firma di professionista abilitato e degli elaborati progettuali attestanti la compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti. Decorso il termine di 30 giorni senza riscontri da parte del Comune, opera il silenzio-assenso.
Il ricorso alla PAS è precluso qualora il proponente non disponga delle superfici necessarie all’installazione o in assenza di compatibilità urbanistica: in tal caso, si applica il regime dell’Autorizzazione Unica.
4.3 Autorizzazione Unica – AU (art. 9 – Allegato C)
L’Autorizzazione Unica si applica agli impianti agrivoltaici che superano le soglie di potenza previste per la PAS e, in generale, a tutti gli interventi contemplati dall’Allegato C del D.Lgs. 190/2024. L’AU è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto in Conferenza dei Servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, e costituisce titolo a costruire e ad esercire l’impianto.
L’AU include la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza, l’autorizzazione paesaggistica e gli eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA deve precedere l’AU e ha una durata massima di 90 giorni. Le Regioni possono svolgere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con un termine massimo di 2 anni dall’avvio del procedimento.
4.4 Semplificazioni per impianti in aree idonee
Il nuovo art. 11-quater del TU FER introduce un regime semplificato per gli impianti localizzati interamente all’interno di aree idonee. Per gli interventi soggetti ad AU, i termini procedimentali sono ridotti di un terzo; il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante e, in caso di mancata espressione nei termini, l’autorità procedente può comunque decidere.
È essenziale precisare che il regime semplificato opera esclusivamente se l’impianto ricade integralmente in area idonea. La L. 4/2026 ha inoltre chiarito che nel calcolo delle percentuali regionali di SAU destinabile a impianti FER (compresa tra lo 0,8% e il 3%) devono essere incluse anche le superfici occupate da impianti agrivoltaici: un elemento potenzialmente restrittivo, poiché l’agrivoltaico potrebbe consumare capienza all’interno del limite massimo regionale.
4.5 La piattaforma SUER e la modulistica unificata
La digitalizzazione delle procedure autorizzative si fonda sulla piattaforma SUER, destinata alla presentazione telematica di progetti, istanze e documentazione per tutti i regimi (attività libera, PAS e AU). Nelle more della piena operatività della piattaforma, la presentazione avviene mediante gli strumenti informatici già in uso presso le amministrazioni competenti.
Con il D.M. 441 dell’11 dicembre 2025, il MASE ha pubblicato i nuovi modelli unici standard sia per la PAS sia per la richiesta di AU, aggiornati secondo il D.Lgs. 190/2024 e le modifiche del D.Lgs. 178/2025, operativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
- Considerazioni conclusive
Il quadro normativo vigente configura l’agrivoltaico come fattispecie dotata di autonomia giuridica rispetto al fotovoltaico a terra, caratterizzata da un requisito sostanziale di continuità agricola che ne permea tanto la fase autorizzativa quanto quella di esercizio.
Per quanto riguarda i terreni incolti, il combinato disposto tra la soglia dell’80% della PLV, le Linee Guida MASE e il sistema dei controlli comunali quinquennali impone al proponente non soltanto di progettare l’impianto in modo compatibile con l’attività agricola, ma di avviare concretamente una produzione agricola, anche laddove il terreno fosse precedentemente incolto, parametrando la PLV ai valori medi della zona geografica di appartenenza. Sul piano procedimentale, la tripartizione dei regimi autorizzativi (attività libera, PAS e AU) e le semplificazioni per le aree idonee offrono un percorso più strutturato e potenzialmente più rapido, a condizione che il proponente garantisca piena coerenza tra progetto, documentazione ambientale e asseverazione agricola. L’innalzamento dello standard progettuale e documentale rappresenta, al contempo, un’opportunità di qualificazione del settore e un monito per gli operatori a curare con rigore ogni fase dell’iter.
Avv. Guglielmo Vacca
Maggio 2026
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