DL Emergenze 2024: il GSE come garante di ultima istanza nei Power Purchase Agreements(PPA)?
Il 2025 si apre con importanti novità sul fronte degli accordi di compravendita di energia elettrica
da fonti rinnovabili a lungo termine (Power Purchase Agreements, in sigla “PPA”): ai sensi
dell’art.8 del decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (cd. DL Emergenze), ancora in fase di
conversione, dovrebbe infatti essere modificato l’art. 28 del D.lgs. 199/2021 relativo ai PPA, con
l’attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) del ruolo di garante di ultima istanza contro
i rischi di inadempimento delle controparti.
Lo scopo di questa riforma è quello di favorire la diffusione dei Power Purchase Agreements,
attenuando i rischi finanziari ed assicurando maggiore stabilità al mercato con l’inserimento del
GSE all’interno del meccanismo contrattuale, al fine di favorire la transizione energetica tramite la
compravendita di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, questa novella legislativa è volta a promuovere lo sviluppo dei PPA negoziati sulla
cosiddetta “Piattaforma GME”, una piattaforma di mercato organizzato a partecipazione volontaria
per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, attualmente non ancora attiva
ma che auspicabilmente troverà nuova linfa con l’attuazione delle recenti disposizioni. La
“Piattaforma GME” si differenzia dalla “Bacheca PPA”, viceversa già operativa, anch’essa prevista
dal medesimo articolo 28 D.lgs. 199/2021: quest’ultima è organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (“GME”) con le
principali finalità di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di
power purchase agreements e di consentire l’assolvimento dell’obbligo di registrazione dei suddetti
contratti, e si articola in tre comparti (comparto annunci, comparto registrazione contratti e
comparto energy release).
Nello specifico, le nuove disposizioni del DL. Emergenze 2024 attribuiscono al Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il compito di emanare un decreto ad hoc per
disciplinare, da un lato, le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assumerà il ruolo di
garante di ultima istanza per i rischi di inadempimento nei PPA, secondo criteri di mercato e di
contenimento dei suddetti rischi, e dall’altro, le modalità di funzionamento del meccanismo, incluse
le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia.
Nella regolamentazione del nuovo sistema di garanzia è rilevante anche ARERA, incaricata di
definire il corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza.
Le suddette attività saranno svolte senza aggravi per finanza pubblica, poiché il GSE ed ARERA
utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, e gli oneri derivanti dal
nuovo sistema di garanzia – nel limite di 45 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027 – saranno
coperti con l’utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride
carbonica di quegli stessi anni trattenuti dal GSE.
Ricordiamo che la stesura di un contratto di PPA è l’obiettivo finale verso cui convergono la
maggior parte delle operazioni di c.d. “M&A energetico”; nello specifico, sono dei contratti che
negli ultimi anni si sono sviluppati tra Europa e Stati Uniti, per poi approdare al mercato
dell’energia italiano.
L’utilità del PPA consiste nella possibilità di assicurare al soggetto finanziatore una garanzia
rappresentata dal “flusso di denaro” generato dal contratto di vendita dell’energia in questione.
I contratti di PPA differiscono a seconda dell’oggetto e della natura del contratto. A seconda che vi
sia consegna fisica oppure no dell’energia elettrica che sarà in futuro prodotta dall’impianto si parta
di PPA “fisici” oppure “virtuali”.
Nell’ambito dei PPA fisici invece la differenza principale riguarda la distanza dell’impianto di
produzione al sito di consumo. Nel caso di adiacenza ci si riferisce ai PPA c.d. “on-site” mentre nel
caso di distanza tra il luogo di produzione ed il luogo di consumo si parla di PPA off-site.
A cura delle Avv. Alessandra Raponi e Ludovica Terenzi


