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IL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA’ DI PROGETTO

Le operazioni di investimento in impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili possono declinarsi in svariate modalità. Esse possono comportare sia l’acquisizione di società che già possiedono l’impianto sia, in caso di progetti in via di sviluppo, acquisendo direttamente le partecipazioni della società titolare o il progetto-ramo d’azienda volto all’implementazione dell’impianto.

Una prassi, seguita ormai pedissequamente dagli operatori del settore consiste nella costituzione di Special Purpose Vehicle (SPV) ovvero, società controllate create per essere isolate dai rischi finanziari connessi alle loro società madri.  La forma giuridica tipicamente utilizzata è quella di società di capitali, nella forma di società a responsabilità limitata, che permette ai soggetti promotori di mantenere la propria autonomia patrimoniale, e conseguire una serie di vantaggi attinenti sia ai costi di costituzione sia ai profili gestori e organizzativi.

La SPV, quale persona giuridica, acquisisce, in proprio nome la capacità di possedere diritti ed obblighi di ogni genere, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici, di intentare cause e di essere citata in giudizio nonché la capacità procedurale.

In tema di costituzione delle SPV si possono identificare due ipotesi diverse a seconda del momento in cui viene costituita la società. In una prima ipotesi, la SPV viene costituita preventivamente all’inizio di qualsiasi attività correlata al progetto, a fine di costituire il soggetto giuridico titolare del progetto e promotore dell’iter autorizzativo necessario alla realizzazione e al successivo esercizio dell’impianto. In alternativa, può verificarsi il caso in cui le attività propedeutiche allo sviluppo dell’impianto vengano avviate da entità già esistenti, per poi procedere, in un momento successivo, alla separazione della singola iniziativa mediante la costituzione di apposite SPV, attraverso operazioni di apporto, ad esempio mediante la scissione.

Due Diligence

L’attività di due diligence rappresenta una fase cruciale nell’ambito delle operazioni di acquisizione, in quanto, permette all’acquirente di analizzare in dettaglio le informazioni e la documentazione legale, contabile, fiscale e amministrativa che il venditore rende disponibile, al fine di individuare potenziali rischi e criticità nell’operazione.

L’ambito della due diligence può variare a seconda che l’acquisizione riguardi:

-Un impianto già operativo; o

-Un progetto greenfield in fase di sviluppo.

In quest’ultimo caso è consuetudine articolare l’analisi in più fasi che corrispondono alle varie tappe del progresso del progetto.

All’esito di tale attività, si potrebbero prospettare, scenari diversi, ovvero un’interruzione delle trattative (deal breaker) e la richiesta di determinati meccanismi di correzione.

Nella fase di due diligence è necessario analizzare i rischi e le criticità che l’operazione presenta per il potenziale acquirente attraverso l’esame dell’elenco di argomenti e aree di indagine della società target. Le aree tematiche principali che vengono esaminate in tale fase sono:

-I profili societari;

-I profili amministrativi;

-La disponibilità delle aree;

-La contrattualistica;

-La documentazione finanziaria;

-I contenziosi eventualmente esistenti

-La situazione fiscale.

La due diligence è uno strumento utile sia lato buyer per identificare in maniera puntuale il prezzo dell’oggetto della Due Diligence, sia lato seller per prevenire eventuali contestazioni.

Nel caso in cui, durante la fase di investigazione, dovessero emergere fattispecie idonee ad identificare potenziale nocumento, il consulente (in questo caso legale) è tenuto ad evidenziarlo al proprio cliente indicandolo come “red flag”.

Nel caso in cui il danno non si sia ancora realizzato ma c’è potenziale possibilità, si usa inserire nei contratti di acquisto una potenziale clausola chiamata “indemnity clause”.


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A cura dell’ Avv. Ludovica Terenzi e la Dott.Ssa Silvia Commisso