DM Agrivoltaico 436/2023: requisiti, incentivi e modelli contrattuali per la sinergia fra energia e agricoltura
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 22 dicembre 2023 c.d. DM Agrivoltaico fissa l’elenco dei beneficiari e definisce il quadro normativo per lo sviluppo e la gestione dei nuovi impianti agrivoltaici in Italia.
I beneficiari sono:
a) Gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal D.Lgs. 19 marzo 2004, n. 99, nonché i consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) Associazioni temporanee di imprese di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del DM agrivoltaico, che includano almeno un operatore agricolo.
Per accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico occorre, anzitutto, distinguere due canali: l’iscrizione in appositi registri, riservata agli impianti agrivoltaici fino a 1 MW (nel limite complessivo di 300 MW e a favore dei soggetti indicati all’art. 4, comma 1, lett. a), e la partecipazione a procedure pubbliche competitive, aperta a impianti di qualsiasi potenza (fino a un contingente di 740 MW) in capo ai soggetti di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo.
In entrambi i casi l’impianto deve:
-Possedere il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio;
-Disporre di un preventivo di connessione accettato in via definitiva;
-Rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto ministeriale;
-Garantire la continuità delle coltivazioni o del pascolo nelle aree sottostanti;
-Essere di nuova realizzazione e impiegare esclusivamente componenti nuovi;
-Risultare conforme alla normativa ambientale nazionale e dell’Unione europea, compreso il principio “Do not Significant Harm” fissato dal Regolamento (UE) 2020/852;
-Essere accompagnato da una dichiarazione bancaria che attesti l’adeguata capacità economico-finanziaria del proponente, oppure dall’impegno formale dello stesso istituto a finanziare l’opera (per un’ATI è sufficiente la garanzia fornita da uno solo dei partecipanti).
Il decreto consente infine un’alternativa: in luogo del titolo abilitativo, il proponente può presentare l’esito favorevole della valutazione d’impatto ambientale, quando prevista, per accedere alle procedure.
Gli impianti collocati utilmente in graduatoria devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla comunicazione dell’esito della procedura e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2026. Tali termini, da cui vanno esclusi i periodi di fermo dovuti a forza maggiore, non possono comunque superare la data del 30 giugno 2026. Se l’entrata in esercizio avviene oltre i termini di cui sopra, la tariffa spettante è ridotta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, fermo restano il limite ultimo del 30 giugno 2026.
I rapporti tra chi coltiva e chi produce energia, strutturati in modo chiaro, coordinato e stabile, rappresentano un fattore determinante e al contempo una condizione essenziale, per l’effettivo sviluppo dell’agrivoltaico.
Pertanto, la messa a disposizione dei terreni, e dunque il rapporto contrattuale con il partner agricolo, è il vero fulcro di ogni progetto agrivoltaico. Quando il proponente è proprietario del fondo, il nodo non si pone. Se invece si costituisce un diritto di superficie, occorre chiarire se questo diritto consenta anche l’uso agricolo. Per evitare incertezze, si procede di norma in uno dei due modi:
1.Inserire una clausola esplicita nell’atto di superficie che autorizzi l’utilizzo del suolo e del sottosuolo per coltivazioni e pascolo;
2.Costituire un usufrutto.
Scelta del modello contrattuale per l’attività agricola
Il contratto da utilizzare dipende strettamente dal titolo che attribuisce la disponibilità dei terreni al titolare dell’autorizzazione; occorre, inoltre, decidere come ripartire la responsabilità per lo svolgimento dell’attività agricola.
Come indicato dall’Avv. Celeste Mellone all’interno del documento “Agrivoltaico oltre il PNRR: innovazione e sostenibilità per le aziende agricole italiane” con riferimento alle tematiche connesse ai contratti agricoli, le opzioni più ricorrenti sono le seguenti:
1. Affitto di fondo rustico
L’affitto di fondo rustico è un contratto di locazione in base al quale il locatore, concede all’affittuario il godimento del terreno sul quale sorge l’impianto agrivoltaico, in cambio di un canone. L’affittuario gestisce il fondo secondo la destinazione indicata dal locatore e ha il diritto di appropriarsi dei relativi frutti. Questa tipologia di contratto è la soluzione “classica” ma anche la più rigida. La L. 203/1982 fissa una durata di 15 anni e contenuti inderogabili, consentendo pattuizioni in deroga solo con l’intervento dell’associazione di categoria. Questa modalità, oltre a rallentare le trattative, espone le parti alla competenza della sezione agraria e a un orientamento generale favorevole al conduttore agricolo.
2. Comodato
Il comodato è il contratto con cui una parte, il comodante, concede gratuitamente all’altra, il coltivatore o comodatario, il fondo agricolo affinché lo utilizzi, per un periodo determinato o indeterminato e per uno scopo preciso, vale a dire lo svolgimento dell’attività agricola funzionale all’impianto agrivoltaico. Alla scadenza del termine – o, in qualsiasi momento, se il termine non è pattuito – il fondo deve essere restituito al comodante nelle medesime condizioni. Sebbene il comodato non rientri, in senso stretto, fra i contratti agrari tipizzati, la prassi dimostra che esso può essere riqualificato come contratto agrario: ciò avviene quando le pattuizioni, in particolare quelle che disciplinano il recesso, durata o corrispettivi mascherati, fanno emergere uno squilibrio sostanziale a svantaggio del conduttore. In tal caso, il rapporto verrebbe assoggettato alle stesse regole, garanzie e competenze giurisdizionali previste per l’affitto di fondo rustico, con tutte le conseguenze processuali e sostanziali che ne derivano.
3. Contratto di servizi agricoli
Il contratto di servizi agricoli si configura come un appalto in cui l’appaltatore, si impegna – o organizzando autonomamente mezzi e risorse e assumendone il relativo rischio – a svolgere un’opera o un servizio in favore del committente, a fronte di un corrispettivo. Garantisce al titolare dell’autorizzazione un più agevole scioglimento del rapporto; d’altro canto, comporta responsabilità solidali su profili giuslavoristici e previdenziali legati alle operazioni colturali. Inoltre, poiché non attribuisce alcun diritto reale o personale di godimento sul fondo, non consente di aprire o mantenere il fascicolo aziendale.
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Agrivoltaic Ministerial Decree 436/2023: requirements, incentives and contractual models for the synergy between energy and agriculture
Ministerial Decree no. 436 of 22 December 2023 issued by the Ministry for the Environment and Energy Security—the so-called “DM Agrivoltaico”—sets out the list of eligible beneficiaries and provides the regulatory framework for developing and operating new agrivoltaic plants in Italy.
Beneficiaries
a) Farmers as defined in Article 2135 of the Italian Civil Code, whether operating as sole proprietors or as companies—including cooperatives—agricultural companies as defined in Legislative Decree 19 March 2004, no. 99, as well as consortia made up of two or more farmers and/or agricultural companies, including agricultural cooperatives that carry out the activities referred to in Article 2135 of the Civil Code, and cooperatives or their consortia referred to in Article 1(2) of Legislative Decree 18 May 2001, no. 228, plus temporary associations of agricultural enterprises (ATI).
b) Temporary enterprise associations referred to in Article 4(1)(b) of the decree, provided that they include at least one agricultural operator.
Access to incentives
Two channels are available:
-Registers – open to agrivoltaic plants up to 1 MW, within an overall quota of 300 MW, reserved for the parties listed in Article 4(1)(a);
-Competitive tenders – open to plants of any capacity, within a quota of 740 MW, for the parties listed in Article 4(1)(a) and (b).
General eligibility requirements
For both channels, each plant must:
-hold the permit authorising its construction and operation;
-have a grid-connection offer definitively accepted;
-meet the technical requirements laid down by the ministerial decree;
-ensure continuity of cultivation or livestock grazing beneath the installation;
-be newly built and use only new components;
-comply with national and EU environmental legislation, including the “Do No Significant Harm” principle under the Regulation (EU) 2020/852;
-be backed by a bank statement attesting to the proponent’s adequate financial and economic capacity or, alternatively, a binding commitment by the same bank to finance the project (for an ATI, the guarantee of one member is sufficient).
Instead of the building permit, the proponent may submit a favourable environmental-impact assessment decision (where applicable) to take part in the procedures.
Time limits for commissioning
Plants ranked in a useful position in the relevant lists must be commissioned within 18 months of notification of the procedure’s outcome and, in any event, no later than 30 June 2026. Periods of force majeure are excluded from the calculation, but the final deadline of 30 June 2026 cannot be exceeded. If commissioning is delayed, the tariff is reduced by 0.5 % for each month of delay, up to a maximum of nine months, while respecting the ultimate deadline of 30 June 2026.
Land availability and contractual relationships
Clear, co-ordinated and stable relations between farmers and energy producers are essential for agrivoltaic development. Consequently, making land available—and therefore the contract with the agricultural partner—is the core of any project. If the proponent owns the land, no issue arises. Where a surface right is granted, it must be clarified whether that right also allows agricultural use. To avoid uncertainty, the practice is to:
1. include an explicit clause in the surface-right deed authorising cultivation and grazing; or
2. establish a usufruct.
Choosing the contract for farming activities
The contract depends strictly on the legal title by which the project owner holds the land and on how responsibilities for the farming activity are allocated. As highlighted by Avv. Celeste Mellone in the paper “Agrivoltaico oltre il PNRR: innovazione e sostenibilità per le aziende agricole italiane”, the most common options are:
1. Farm-land lease (affitto di fondo rustico)
A classic but rigid solution: Law 203/1982 sets a 15-year term and mandatory clauses, with derogations allowed only through the involvement of a farmers’ association. This slows negotiations, assigns jurisdiction to the agricultural section of the courts and generally favours the tenant farmer.
2. Commodatum (loan for use)
The owner (comodante) lets the farmer (comodatario) use the land free of charge for a fixed or open-ended period to carry out the agricultural activity supporting the agrivoltaic plant. The land must be returned in the same condition at the end of the term—or at any time if no term is agreed. Although not an agrarian contract per se, it can be reclassified as such if clauses on termination, duration or hidden payments create a substantial imbalance against the farmer, with the same legal consequences as a lease.
3. Agricultural services contract
An outsourcing agreement whereby the contractor undertakes—using its own means and at its own risk—to perform farming services for the project company in return for payment. It offers the owner more flexibility to terminate but entails joint liability on labour and social-security matters and, since it does not grant any real or personal right over the land, it does not permit the contractor to open or maintain the fascicolo aziendale (farm registry file).
The decree therefore calls for a careful balance between technical requirements, land-tenure arrangements and contractual models to ensure both compliance and project bankability.
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