La geotermia in Italia: titoli minerari, autorizzazione unica e le nuove regole sulla bassa entalpia
La geotermia è una delle poche fonti rinnovabili programmabili: utilizza il calore naturale del sottosuolo per produrre energia elettrica o, nelle applicazioni a bassa temperatura, per riscaldare e raffrescare gli edifici. L’Italia ne è la culla — a Larderello, in Toscana, agli inizi del Novecento si produsse per la prima volta al mondo energia elettrica da fonte geotermica — ma il suo sviluppo resta condizionato da un quadro regolatorio peculiare, che intreccia la disciplina mineraria, quella autorizzativa delle fonti rinnovabili e una crescente attenzione ambientale. Ne ricostruiamo l’assetto vigente, dai titoli minerari all’autorizzazione dell’impianto, fino al recente intervento di semplificazione del MASE sulla bassa entalpia.
1. Che cos’è la geotermia: caratteristiche, rilievo e rischi
Per geotermia si intende lo sfruttamento del calore immagazzinato nel sottosuolo. In funzione della temperatura della risorsa si distinguono geotermia ad alta, media e bassa entalpia, cui corrispondono due grandi famiglie di impieghi: la produzione di energia elettrica (geotermoelettrico), che richiede risorse ad alta — e in parte media — entalpia, e gli usi termici diretti, in particolare la climatizzazione degli edifici tramite pompe di calore geotermiche alimentate da risorse a bassa entalpia.
Il rilievo della fonte è duplice. Sul piano del sistema elettrico, a differenza di fotovoltaico ed eolico la geotermia produce in modo continuo e prevedibile, offrendo un contributo di base prezioso per la stabilità della rete e per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC al 2030. Sul piano territoriale, il comparto geotermoelettrico toscano rappresenta una filiera industriale storica e radicata, mentre la geotermia a bassa entalpia esprime un potenziale ancora largamente inespresso per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli immobili.
Proprio perché incide sul sottosuolo e sull’ambiente, la geotermia presenta tuttavia profili di rischio che meritano attenzione fin dalla fase di strutturazione dell’investimento:
- Rischio esplorativo (minerario): la risorsa è nel sottosuolo e la sua effettiva consistenza si accerta solo perforando. La fase di ricerca comporta investimenti rilevanti e non sempre recuperabili, perché il pozzo può non confermare una risorsa economicamente coltivabile.
- Rischio ambientale: emissioni di gas e sostanze quali idrogeno solforato e mercurio nel geotermoelettrico, possibili effetti sulla sismicità indotta, sulla subsidenza e sulle falde acquifere. Da qui sistemi di abbattimento dedicati e, in alcune Regioni, limiti emissivi più severi di quelli nazionali, oltre a una marcata sensibilità delle comunità locali.
- Rischio autorizzativo e di coordinamento: la centrale vive su due binari paralleli — il titolo minerario sulla risorsa e il titolo abilitativo sull’impianto — il cui raccordo, insieme alla valutazione di impatto ambientale, richiede una regia procedurale attenta.
- Rischio regolatorio e di incentivazione: la bancabilità dei progetti dipende dalla stabilità del quadro di sostegno e dalle scadenze concessorie, fronti su cui permane un certo grado di incertezza.
2. Le concessioni minerarie e l’attività di scavo
La disciplina di settore è il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, che ha riordinato la materia in attuazione della legge geotermica del 1986. Le risorse geotermiche sono qualificate come risorse minerarie (R.D. 1443/1927 e art. 826 c.c.): quelle di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, quelle di interesse locale patrimonio indisponibile della Regione. Ne consegue che l’utilizzo della risorsa non è libero, ma presuppone l’acquisizione di un titolo minerario.
Il percorso si articola in due titoli: il permesso di ricerca, che abilita all’esplorazione, e la successiva concessione di coltivazione, che autorizza lo sfruttamento e ricomprende le opere necessarie alla ricerca, al trasporto e alla conversione della risorsa. La concessione ha durata tipicamente trentennale, è soggetta a canone ed è assistita da obblighi di programma di lavoro e di garanzia ambientale.
La classificazione della risorsa determina competenza e iter. Sono di interesse nazionale le risorse ad alta entalpia o comunque idonee ad assicurare almeno 20 MW termici, nonché quelle rinvenute in aree marine. Sono di interesse locale le risorse a media e bassa entalpia di potenza inferiore a 20 MW termici. Una categoria a sé è quella degli impianti pilota a media e alta entalpia, con reiniezione del fluido ed emissioni di processo nulle, di potenza non superiore a 5 MW elettrici per centrale: per essi la competenza è statale (MASE, di concerto con il MIMIT) e la valutazione ambientale è di livello nazionale. Per la terraferma, il rilascio di permessi e concessioni — sia per le risorse nazionali sia per quelle locali — spetta alle Regioni o agli enti da esse delegati; lo Stato è competente per le risorse in mare e per gli impianti pilota.
L’attività di scavo e perforazione è soggetta alle norme di polizia mineraria, con vigilanza in capo all’autorità che ha rilasciato il titolo. È la fase tecnicamente più delicata e onerosa, e quella su cui si concentrano i presidi ambientali, a partire dalla reiniezione dei fluidi.
3. L’autorizzazione dell’impianto: i regimi del Testo Unico FER
Acquisita la disponibilità della risorsa, la realizzazione e l’esercizio della centrale seguono i regimi del Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190), in vigore dal 30 dicembre 2024. È bene tenere distinti i due piani: il Testo Unico fa espressamente salva, per la concessione di coltivazione, la disciplina del D.Lgs. 22/2010, mentre detta le regole per l’autorizzazione dell’impianto.
Il TU FER individua tre regimi amministrativi, graduati per dimensione e impatto: l’attività libera (Allegato A), la procedura abilitativa semplificata (Allegato B) e l’autorizzazione unica (Allegato C). Per le centrali geotermoelettriche di maggiore taglia la via ordinaria è l’autorizzazione unica, procedimento che si conclude in conferenza di servizi e culmina in un titolo che assorbe i diversi assensi necessari alla costruzione e all’esercizio, comprese le opere di connessione alla rete. Gli interventi degli Allegati A e B sono invece esclusi dalle valutazioni ambientali del Titolo III, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006.
Resta centrale il tema della valutazione di impatto ambientale: per gli impianti pilota essa è di competenza statale, in forza dell’apposita voce dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente; per gli altri impianti opera la VIA o la verifica di assoggettabilità di livello regionale. Il punto di maggiore complessità pratica resta il coordinamento fra titolo minerario e titolo abilitativo dell’impianto — sequenza dei procedimenti, contestualità della VIA, raccordo fra autorità — che richiede un’impostazione attenta sin dall’avvio del progetto.
4. Il nuovo decreto MASE sulla geotermia a bassa entalpia
Sul versante degli usi termici, il MASE in data 2 aprile 2026 ha adottato un decreto (“Decreto sonde geotermiche 2026“) volto a semplificare l’installazione degli impianti geotermici a bassa entalpia, con l’obiettivo di uniformare il quadro regolatorio nazionale e superare la frammentazione delle discipline regionali, fissando regole certe per l’utilizzo del sottosuolo come fonte di scambio termico. La misura punta a favorire la climatizzazione — riscaldamento e raffrescamento — di edifici civili e industriali in un’ottica di neutralità tecnologica, valorizzando una tecnologia pulita ed efficiente ma ancora sottoutilizzata.
Sul piano autorizzativo il provvedimento introduce due procedure differenziate per dimensione:
- Attività Libera: per gli impianti a servizio di edifici esistenti con potenza inferiore a 50 kW e sonde fino a 80 metri di profondità (verticali) o 2 metri (orizzontali). È sufficiente comunicare l’attivazione alla nuova Piattaforma SUER entro cinque giorni.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): per i sistemi fino a 500 kW con sonde fino a 250 metri (verticali) o 3 metri (orizzontali), con comunicazione preventiva al SUER; per le nuove costruzioni le relative volumetrie vanno ricomprese nel titolo edilizio.
Sul piano tecnico il decreto fissa distanze di rispetto — sonde verticali ad almeno 4 metri dai terreni confinanti, orizzontali pari alla profondità dello scavo — e impone test di risposta termica o indagini geologiche per gli impianti tra 50 e 500 kW. Richiede inoltre materiali conformi alle norme UNI e fluidi termovettori a basso impatto, con divieto di inibitori della corrosione, e demanda a Regioni e Province autonome l’istituzione di un registro digitale di monitoraggio: dati di base per gli impianti in attività libera, documentazione tecnica completa redatta da un tecnico abilitato per il regime di PAS.
In sintesi. La semplificazione apre un segmento di mercato finora marginale, ma introduce nuovi adempimenti — la notifica al SUER e, per la PAS, la documentazione tecnica a firma di un professionista abilitato — e lascia aperti profili di coordinamento con le residue discipline regionali. Si tratta di aspetti rilevanti tanto in sede di assistenza autorizzativa quanto nella redazione dei contratti di installazione e manutenzione.
Il nostro punto di vista
La geotermia richiede di muoversi con sicurezza su più piani normativi che si parlano solo in parte: il diritto minerario delle concessioni, la disciplina autorizzativa delle rinnovabili e quella ambientale. Greensquare affianca operatori, investitori ed enti nella strutturazione e nella gestione dei progetti geotermici — dall’analisi di fattibilità regolatoria al rilascio dei titoli minerari, dall’autorizzazione dell’impianto al contenzioso, fino alla contrattualistica e ai rapporti con i territori — con un approccio che integra competenza tecnico-giuridica e visione industriale del settore energetico.

