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Decreto GREEN CONDITIONALITIES

Il 10 luglio 2024 è stato adottato dal Mase il Decreto n. 256 del 2024 sulle green
conditionalities che completa il quadro introdotto dal D.L. n. 131 del 2023 relativo ad
obblighi e agevolazioni disposte a favore delle imprese energivore.
Le imprese energivore sono definite all’art. 3 del D.L. n. 131 del 2023 ai commi 1 e 2 come le imprese che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; 
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; 
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato,
nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»;
d) abbiano realizzato, nell’anno precedente all’istanza di concessione, un consumo
annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 405 della comunicazione medesima:

– le imprese operino in settori ad alto rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;
– le imprese operino in settori a rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità degli
scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge
almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %.
Spetteranno al proponente gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405.
Al fine dell’ottenimento degli aiuti, le imprese a forte consumo di energia elettrica devono dichiarare, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, di essere titolari di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.
L’impresa inoltre dovrà soddisfare alternativamente per ciascun anno di fruizione delle
agevolazioni una delle tre green conditionalities stabilite nel decreto agli articoli 4, 5 e 6.
1. La prima green conditionality prevede l’individuazione e l’adempimento degli interventi contenuti nelle raccomandazioni del rapporto di diagnosi energetica
aventi le seguenti caratteristiche:
– un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;
– un costo complessivo degli investimenti non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento. 
Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi, l’impresa è altresì tenuta a:

– effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica;
– completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.
È prevista una deroga solamente a favore delle imprese di recente costituzione, le
quali sono tenute ad effettuare, entro il termine del 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad
almeno un terzo del valore degli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al
rapporto di diagnosi energetica.
ENEA ha pubblicato un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi. 
2. La seconda green conditionality consiste nella copertura, da parte delle imprese ad
alto rischio di rilocalizzazione, di almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo
di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle
seguenti modalità:
– autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità;
– acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili;
– acquisizione e annullamento di garanzie d’origine. 
Per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio dovrà ricorrere ad
una delle tre modalità sopracitate o una loro combinazione, a condizione
che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità o che almeno il 10% del consumo sia assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
3. La terza green conditionality, infine, prevede che l’impresa investa una quota pari
ad almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione percepita in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
– il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle
quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
– le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di
esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante. 
Entro la fine del secondo anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni,
l’impresa è tenuta a trasmettere a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle
emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento ha
portato ad una riduzione del livello delle emissioni.

A cura della Dott.ssa Ilaria Careddu