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Il contratto di tolling nel mercato energetico: evoluzione, applicazioni ai sistemi di accumulo e profili fiscali

In seguito alla liberalizzazione del mercato energetico in Italia, si è diffuso l’utilizzo del contratto di tolling nella fase iniziale del nuovo assetto. Questo tipo di contratto, di matrice anglosassone, ha quale oggetto i prodotti energetici e prevede che una parte, c.d. toller, si impegna a fornire il combustibile necessario alla produzione di energia elettrica e termica. L’altra parte, definita toll producer o tollee, ha invece il compito di gestire l’impianto di produzione e di consegnare al toller l’energia risultante dal processo produttivo. In un contesto di apertura del mercato, il contratto di tolling ha consentito ai nuovi operatori di accedere al settore della produzione energetica sfruttando la dismissione degli impianti da parte di Enel, come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 79/1999, evitando i rischi legati alla gestione industriale diretta (D. Fauceglia, I contratti di utenza di energia elettrica e i poteri dell’Autorità indipendente del settore energetico: un esempio di integrazione del contratto, in Rivista di diritto dell’impresa, Vol. n.1/19, p.99).

Con la crescente diffusione delle fonti rinnovabili e lo sviluppo delle tecnologie di accumulo, in particolare dei sistemi Battery Energy Storage Systems (BESS), si registra un rinnovato interesse verso il contratto di tolling. Tale forma contrattuale viene sempre più spesso considerata come uno strumento idoneo a valorizzare appieno le potenzialità offerte da queste nuove soluzioni tecnologiche, consentendo una gestione più flessibile ed efficiente dell’energia prodotta e accumulata. Il contratto di tolling applicato ai sistemi di accumulo si traduce in una sorta di “noleggio” della batteria, con l’obiettivo di massimizzare il valore generabile attraverso tutte le possibili fonti di ricavo. L’ottimizzatore dell’impianto ha la facoltà di utilizzare l’asset in modo autonomo, nel rispetto dei limiti stabiliti contrattualmente. In cambio, corrisponde al proprietario un corrispettivo fisso oppure, in alternativa, garantisce un valore minimo (“floor”), prevedendo una successiva ripartizione degli eventuali ricavi eccedenti. In tale contesto, ai fini di valorizzare quanto più possibile l’impianto di stoccaggio, viene delineata una chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi tra le parti coinvolte. Da un lato, infatti, il proprietario dell’impianto si fa carico della realizzazione e della messa in esercizio dello stesso entro un termine prestabilito, nonché della successiva gestione operativa e manutentiva, assicurando così la piena disponibilità della capacità di accumulo in favore del toller. In cambio, percepisce un corrispettivo che, oltre a remunerare il servizio prestato, garantisce la sostenibilità economica dell’iniziativa, specie nei casi in cui l’impianto sia stato sviluppato attraverso strumenti di finanziamento strutturato, come la finanza di progetto. Dall’altro lato, il toller assume il diritto di utilizzare l’impianto secondo le modalità e le condizioni contrattualmente definite, potendo immagazzinare energia nella propria disponibilità e valorizzarla secondo logiche commerciali autonome, senza tuttavia farsi carico dei rischi legati alla costruzione, gestione e manutenzione dell’asset. In questo modo, il contratto consente di separare la componente industriale da quella commerciale, ottimizzando la resa economica dell’investimento e promuovendo l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.  Questa funzione emerge con maggiore evidenza se si considera che il tolling fee non è legato al valore dell’energia effettivamente prodotta, bensì consiste in un corrispettivo predeterminato nel contratto di tolling, volto a remunerare esclusivamente la trasformazione dell’energia, indipendentemente dal suo prezzo di mercato. Il Toller può anche coincidere con un consumatore finale di energia, ma più comunemente si tratta di un soggetto che rivende sul mercato l’energia elettrica ritirata dall’impianto gestito dal processor. Proprio per questa attività di commercializzazione, il toller può essere a pieno titolo qualificato come operatore di mercato, riconducibile alla figura del grossista, se non addirittura a quella del produttore, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 18, del D.Lgs. 79/1999, che definisce produttore “la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto“.

Un aspetto critico riguarda il trattamento fiscale, in particolare l’assoggettabilità o meno all’IVA della traditio dei certificati verdi dal Toller al Tollee. Tali certificati rappresentano uno strumento di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono legati all’obbligo, posto a carico dei produttori o importatori di energia da fonti non rinnovabili, di immettere ogni anno nel sistema elettrico nazionale una determinata quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito tramite risposta ad interpello n. 131/2021 che laddove il trasferimento delle quote di emissione, dal Toller al Tollee, unitamente al pagamento della Tolling fee, sia parte del complessivo corrispettivo dovuto al Tollee per la prestazione di trasformazione del gas in energia elettrica, ai fini del trattamento IVA dell’operazione di trasferimento delle quote di emissione rileva l’articolo 11 del Decreto IVA, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

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The tolling agreement in the energy market: evolution, applications to storage systems and tax issues

Following the liberalisation of the Italian energy market, tolling agreements came into widespread use during the initial phase of the new regulatory framework. This Anglo‑Saxon‐style contract concerns energy products: one party, the toller, undertakes to supply the fuel required to generate electricity and heat, while the other party—known as the toll producer or tollee—is responsible for operating the plant and delivering the resulting energy to the toller. In an open‑market context, tolling allowed new entrants to access power generation by taking over plants divested by Enel under Article 8 of Legislative Decree 79/1999, without bearing the risks associated with direct industrial management (see D. Fauceglia, I contratti di utenza di energia elettrica e i poteri dell’Autorità indipendente del settore energetico: un esempio di integrazione del contratto, Rivista di diritto dell’impresa, Vol. 1/19, p. 99).

With the growing penetration of renewables and the advent of storage technologies—especially Battery Energy Storage Systems (BESS)—interest in the tolling model has revived. Increasingly, this contract is viewed as an ideal tool for fully unlocking the value of these new technologies, enabling more flexible and efficient management of the energy produced and stored. Applied to storage, a tolling agreement effectively becomes a “battery lease”: the optimiser may use the asset independently, within contractually defined limits, and pays the owner either a fixed fee or, alternatively, a minimum guaranteed value (a “floor”) plus a share of any upside revenue. To maximise the storage asset’s value, the contract clearly allocates roles, responsibilities and risks. The owner undertakes to build and commission the plant by a set deadline and to provide ongoing operations and maintenance, thus ensuring full availability of storage capacity for the toller. In return, the owner receives compensation that not only remunerates the service but also supports the project’s economics—particularly where project‑finance structures are used. The toller, for its part, has the right to operate the facility under the agreed terms, storing energy at its discretion and monetising it through its own commercial strategies, without bearing construction, operations or maintenance risk. The agreement therefore separates the industrial side from the commercial side, optimising investment returns and facilitating the entry of new market players. This separation is underscored by the fact that the tolling fee is not linked to the market value of the energy actually produced; it is a preset amount that pays solely for the transformation service, regardless of prevailing energy prices.

The toller may also be a final consumer, but more often is an entity that resells the electricity taken from the processor’s plant. By virtue of this trading activity, the toller can be classified as a market participant—typically a wholesaler, and potentially even a producer—under Article 2(18) of Legislative Decree 79/1999, which defines a producer as “any natural or legal person that generates electricity, irrespective of plant ownership.”

A critical issue concerns taxation, specifically whether the transfer (traditio) of green certificates from toller to tollee is subject to VAT. These certificates incentivise renewable generation and correspond to an obligation on producers or importers of non‑renewable electricity to inject a set quota of renewable energy into the national system each year. In ruling No. 131/2021, the Italian Revenue Agency clarified that, where the transfer of emission allowances from toller to tollee—together with payment of the tolling fee—forms part of the overall consideration payable to the tollee for converting gas into electricity, the VAT treatment of the transfer is governed by Article 11 of the VAT Decree. Under that provision, transfers of goods and services carried out in consideration of other supplies of goods or services, or to settle prior obligations, are taxed separately from the underlying supplies to which they relate.