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GreenSquare Italia

Agrisolare

La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, ha introdotto la misura “Parco Agrisolare” che si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.
In particolare, la Misura consiste nella selezione e nel finanziamento di interventi che hanno ad oggetto l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati, strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. In aggiunta a questa iniziativa, è possibile realizzare uno o più interventi complementari per la riqualificazione degli edifici, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle strutture. Questi interventi includono la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, l’installazione di un isolamento termico sui tetti e l’implementazione di un sistema di ventilazione.
Ad ogni modo, attraverso la Misura, si dovrà conseguire l’installazione di almeno 1.383 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici entro il 30 giugno 2026.
I destinatari della misura sono le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli nonché le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
In data 17 aprile 2024 è stato emanato il decreto ministeriale prot. n. 176845, che fornisce le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Ad oggi, la Misura prevede l’apertura del terzo Bando 2024, che punta all’assegnazione di 250 milioni di euro delle risorse residue, le quali verranno concesse mediante una procedura a sportello sul portare del GSE.
Il sostegno agli investimenti si sostanzia nell’erogazione di un contributo a fondo perduto e le domande per il bando potranno essere presentate dalle 12:00 del 16 settembre fino alle 12:00 del 14 ottobre 2024.
Nello specifico, per quanto concerne i soggetti beneficiari delle risorse per lo sviluppo del “Parco Agrisolare”, la Misura prevede:
(a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
(b) le imprese agroindustriali;
(c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
(d) i soggetti di cui alle lettere (a), (b) e (c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Il Regolamento Operativo del Parco Agrisolare specifica che per soggetti aggregati si deve intendere più imprese e/o aziende agricole, costituite in forma aggregata regolata da specifici accordi privatistici tra le imprese rimessi alla loro libera determinazione (ivi incluse A.T.I., R.T.I., reti di imprese agricole, comunità energetiche rinnovabili), che realizzino l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, avente come obiettivo quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti aggregati.
L’impresa al fine di poter partecipare deve essere attiva nella produzione agricola primaria e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto n. 211444 del 19 aprile 2023, che sono:
(a) essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
(b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
(c) non essere soggetti a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
(e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
(f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente.
Il soggetto beneficiario, inoltre, dovrà avere un codice ATECO tra quelli previsti all’Allegato B del Terzo Bando Agrisolare, che ricomprende tutte le aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria.
L’impresa dovrà poi realizzare gli interventi esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ai fini dell’accesso al contributo, il soggetto beneficiario, individuato sulla base di quanto illustrato sopra:
– realizza gli interventi sostenendone le spese;
– ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
– risulta titolare dell’eventuale titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico e firmatario, in qualità di produttore.
Con riferimento al contributo, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia come indicato nella Tabella 1A, dell’Allegato A del Decreto. In particolare, ai sensi di tale Allegato, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari all’80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare.
Infine, per quanto riguarda gli interventi e le spese ammissibili per poter richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25.
In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.
Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.
Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.
I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
– tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
– l’impianto è entrato in esercizio ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale così come risultante dal portale GAUDI’ di Terna e da evidenze documentali.
Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
Per quanto concerne, invece, le spese ammissibili, ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per soggetto beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.330.000, così ripartiti:
– fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
– fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto,
– areazione, isolamento);
– fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
– fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.
Il Decreto dispone che il Soggetto Beneficiario, nell’ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato. Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l’ammissibilità della Proposta, provvede a definire l’importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l’importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal soggetto beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della proposta.
Ad ogni modo, sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a 1500 €/kWp.


A cura della Dott.ssa Ilaria Careddu