Regime IVA da applicare alle operazioni legate alla produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico
1. Introduzione
La produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da impianti fotovoltaici, rappresenta un settore di crescente importanza nell’economia italiana. Oltre agli aspetti tecnici e ambientali, un punto cruciale per chi opera in questo settore riguarda la corretta applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
La normativa IVA italiana, disciplinata dal Testi Unico IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), prevede diverse aliquote che possono essere applicate in base alla tipologia delle operazioni effettuate. In questo articolo analizzeremo le differenti casistiche di applicazione dell’IVA per le operazioni legate alla produzione di energia fotovoltaica, distinguendo tra i casi in cui è applicabile un’aliquota ridotta del 10%, elencati dalla Tabella A-Parte III allegata al T.U. IVA, e quelli in cui si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
2. Casi di Applicazione dell’IVA Ridotta
L’IVA ridotta può essere applicata a determinate operazioni relative alla produzione di energia da impianti fotovoltaici. Le principali situazioni includono:
• Fornitura e Installazione di Pannelli Fotovoltaici: nella Tabella A-Parte III allegata al T.U. IVA il caso previsto dai n. 127-quinques, 127-sexies, 127-septies, prevede che l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere applicata alla fornitura con posa in opera di pannelli fotovoltaici. La stessa aliquota può essere applicata ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto. Questo beneficio è stato confermato da diverse risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che ne ha ribadito l’applicabilità nel contesto di interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.
Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’IVA al 10% è che l’impianto sia idoneo alla produzione di energia elettrica o calore da fonti rinnovabili, a prescindere dalla sua potenza o dalle dimensioni dell’azienda.
3. Casi di Applicazione dell’IVA Ordinaria
In altre situazioni, le operazioni legate alla produzione di energia fotovoltaica sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Ecco alcuni esempi:
• Vendita di Energia da Parte: Quando l’energia prodotta viene venduta dai produttori l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria del 22%.
• Locazione di impianti fotovoltaici: Per quanto concerne il contratto di servizi avente ad oggetto la messa a disposizione di impianti fotovoltaici si applica l’aliquota del 22%. Difatti, il noleggio di un impianto fotovoltaico già esistente non rientra nelle categorie che beneficiano dell’aliquota ridotta. Tale assunto è confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013 dove al punto 5.2 viene affermato: “si applica, infine, l’aliquota IVA ordinaria ai contratti di locazione diversa da quella finanziaria (sia che gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni immobili che come beni mobili); il citato articolo 16, infatti, non annovera tra le prestazioni alle quali lo stesso è applicabile la locazione, la quale, attesa la sua specificità giuridica, non risulta neanche assimilabile alle altre prestazioni dal medesimo contemplate”.
4. Conclusione
La corretta applicazione dell’IVA alle operazioni relative alla produzione di energia da impianti fotovoltaici richiede una conoscenza dettagliata delle normative vigenti e delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. L’aliquota IVA ridotta può rappresentare un importante incentivo economico per la diffusione dell’energia solare, ma deve essere applicata solo nei casi previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. È consigliabile per gli operatori del settore consultare esperti di diritto tributario per assicurarsi il rispetto della normativa e ottimizzare i benefici fiscali disponibili.
A cura del Dott. Guglielmo Vacca

