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Saturazione virtuale della rete: il nuovo modello “first permitted, first connected” (DM MASE n. 291/2026)

Con il DM MASE n. 291 dell’8 settembre 2026, efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, si chiude la fase di consultazione e prende forma la riforma delle connessioni alla rete degli impianti a fonti rinnovabili e di accumulo. In attuazione dell’art. 7 del DL 21/2026 (Decreto Bollette) e del nuovo art. 10-bis del D.Lgs. 190/2024, il decreto sostituisce il criterio “primo arrivato, primo servito” con il modello “first permitted, first connected”: la capacità di rete non si prenota più presentando per primi la domanda, ma si riserva in via definitiva solo quando il progetto consegue il titolo autorizzativo. Per gli sviluppatori il baricentro competitivo si sposta dalla velocità di domanda alla maturità autorizzativa del progetto.

1. Che cos’è la saturazione virtuale (e perché è un problema)

La saturazione virtuale è il fenomeno per cui la rete risulta occupata “sulla carta” da progetti che, nella realtà, non esistono ancora. Il dato ne restituisce la dimensione: al 31 marzo 2026 le richieste di connessione in essere superavano i 320 GW per le rinnovabili e i 300 GW per gli accumuli, valori largamente eccedenti gli obiettivi del PNIEC.

Il meccanismo che ha generato questo accumulo è il criterio “primo arrivato, primo servito”: chi presentava per primo la domanda impegnava la capacità, a prescindere dall’effettivo avanzamento del progetto. L’effetto è duplice e distorsivo. Da un lato, iniziative immature o meramente speculative bloccano capacità preziosa, impedendo l’accesso ai progetti più maturi. Dall’altro, Terna rischia di dimensionare le opere di rete su richieste fittizie, con maggiori oneri a carico di tutti gli utenti del sistema.

2. La cornice normativa: dal Decreto Bollette al DM 291/2026

L’intervento primario è l’art. 7 del DL 21/2026 (Decreto Bollette), convertito con L. 49/2026, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili). La norma affida a Terna il compito di pubblicare e aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale da impianti FER e accumuli integrabile in ciascuna porzione della rete di trasmissione nazionale (RTN), rinviando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri operativi.

Quel decreto è ora arrivato: il DM MASE n. 291 dell’8 settembre 2026, adottato previo parere ARERA n. 300/2026 del 6 agosto 2026. Il decreto fissa i criteri, ma le regole operative effettivamente vincolanti — tempi, oneri, corrispettivi e modalità di dettaglio dell’Open Season — sono demandate ai successivi provvedimenti dell’ARERA. È una distinzione che, come vedremo, conta.

3. Il nuovo modello e i suoi pilastri

Il decreto ridisegna l’accesso alla rete attorno ad alcuni elementi cardine.

Le Microzone (artt. 2 e 3) sono porzioni regionali o sub-regionali della RTN, definite da Terna per rappresentare i vincoli tecnici, fisici e operativi del trasporto intrazonale dell’energia. Terna trasmette al MASE la metodologia di individuazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con aggiornamento almeno biennale del perimetro.

L’overbooking regolato della capacità (art. 4) obbliga Terna a rendere disponibile una capacità di connessione complessiva pari almeno al 150% degli obiettivi di potenza al 2030 (Tabella 1, Allegato C-bis, D.Lgs. 190/2024), al netto della capacità attesa sulle reti di distribuzione. La capacità massima addizionale è aggiornata almeno trimestralmente. Per massimizzare quella subito utilizzabile, Terna può tenere conto anche della possibilità di dispacciamento in riduzione della produzione FER in caso di vincoli di trasporto (art. 5): la capacità non viene cioè calcolata assumendo che tutti gli impianti immettano contemporaneamente la massima potenza.

L’Open Season (artt. 5 e 6) è la procedura trasparente e non discriminatoria attraverso cui il richiedente seleziona una soluzione tecnica tra quelle dell’Offerta pubblicata da Terna almeno 30 giorni prima. Si svolge con cadenza almeno trimestrale. Il decreto consente di rilasciare soluzioni tecniche anche in eccesso rispetto alla capacità o ai punti disponibili (art. 6, comma 3): un sovra-assegnamento delle soluzioni, non della capacità fisica, che consente a più progetti di proseguire l’iter in parallelo.

4. Attestazione e Riserva: dove si gioca la partita

Il fulcro giuridico del sistema è la distinzione tra Attestazione e Riserva (artt. 2, 7 e 9). È qui che si concentra il cambio di paradigma.

  Attestazione della soluzione Riserva della capacità
Cosa certifica L’esito dell’Open Season: la soluzione tecnica selezionata L’assegnazione definitiva della potenza e del punto di connessione
Riserva la capacità? No
Quando scatta Al termine dell’Open Season Al conseguimento del titolo abilitativo (PAS) o dell’autorizzazione unica
Criterio in caso di concorrenza Ordine cronologico della pubblicazione dei titoli

Ai sensi dell’art. 9, la Riserva matura solo quando il richiedente comunica a Terna l’avvenuto conseguimento del titolo, e in caso di concorrenza sullo stesso punto prevale l’ordine cronologico della data di pubblicazione delle autorizzazioni. Il messaggio per l’operatore è netto: senza titolo non si blocca più la rete, e l’Attestazione da sola non garantisce la connessione.

5. Saturazione sopravvenuta e rimedi per chi ha già un titolo

L’Attestazione ottenuta in Open Season non mette al riparo dalla cosiddetta saturazione sopravvenuta. Se, dopo l’assegnazione della Riserva ad altri, un punto di connessione risulta saturato, Terna comunica ai titolari di Attestazione privi di assegnazione definitiva la perdita di efficacia della soluzione, con l’indicazione degli ulteriori interventi RTN necessari o, in alternativa, di una soluzione di connessione alternativa per prossimità (art. 8, comma 4).

Per chi ha già ottenuto un titolo, il decreto prevede rimedi ad hoc nel regime transitorio (art. 10, comma 5): se l’impianto ha conseguito un titolo abilitativo, le modifiche alla soluzione di connessione seguono la PAS (Allegato B, Sezione I, lettera cc); se ha ottenuto un’autorizzazione unica, la variante è soggetta ad AU con istruttoria prioritaria (Allegato C). Sui procedimenti ancora pendenti opera invece la sospensione, per il tempo necessario all’adeguamento.

6. Il raccordo con le connessioni flessibili

La saturazione virtuale e la scarsità fisica di capacità sono problemi distinti ma complementari, e la riforma li affronta con strumenti diversi.

Al secondo interviene lo strumento delle connessioni flessibili (art. 38-ter del D.Lgs. 93/2011, introdotte dal D.Lgs. 3/2026 in vigore dal 24 gennaio 2026): dove la rete non può sempre accogliere tutta la potenza richiesta, l’impianto può essere collegato accettando riduzioni controllate di immissione o prelievo. Il DM 291/2026 vi si aggancia all’art. 8, comma 8, che consente a Terna di rilasciare soluzioni di connessione provvisorie o transitorie in favore di impianti già dotati di titolo valido, secondo modalità che l’ARERA dovrà stabilire.

I due meccanismi convergono nella stessa logica: una limitazione dell’immissione può consentire di utilizzare più intensamente la rete esistente, senza attendere tutti i rinforzi. La disciplina operativa delle connessioni flessibili confluirà nella più ampia revisione del TICA, il cui avvio è atteso tra fine settembre e inizio ottobre.

7. Regime transitorio e cosa resta all’ARERA

La transizione è il passaggio più delicato (art. 10). Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi dell’ARERA, Terna comunicherà ai richiedenti e alle amministrazioni procedenti la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione non sufficientemente mature, confermando invece quelle il cui Piano Tecnico delle Opere RTN sia già stato validato o le cui opere risultino già autorizzate o esistenti. Entro 90 giorni comunicherà ai distributori gli aggiornamenti di competenza. A presidio del coordinamento è istituito un tavolo tecnico permanente tra MASE, Terna e distributori.

Resta il punto qualificante: il decreto fissa l’architettura, ma le regole vincolanti di dettaglio sono rinviate ai provvedimenti ARERA. Su di esse si giocheranno gli aspetti che incidono direttamente sulla finanziabilità dei progetti — prevedibilità e criteri di attivazione delle limitazioni, sistemi di controllo e misura, e il significato operativo, nei diversi casi, di “capacità disponibile” e di “maturità”.

Il nostro punto di vista

Il DM 291/2026 conferma una direzione già annunciata, ma la traduce in un principio operativo dirompente: la capacità premia la maturità del titolo, non la velocità della domanda. Per gli sviluppatori la raccomandazione è concreta e va tradotta subito in azione — mappare lo stato di maturità autorizzativa del proprio portafoglio, perché è questo, e non più la data della domanda di connessione, il fattore che deciderà la riserva della capacità.

Tre nodi meritano attenzione fin d’ora. Primo, l’Attestazione non è una prenotazione: chi si ferma alla soluzione tecnica resta esposto alla saturazione sopravvenuta e va gestito programmando l’iter autorizzativo con tempi realistici. Secondo, per i progetti già titolati le varianti conseguenti all’adeguamento della connessione seguono percorsi differenziati (PAS o AU prioritaria) che conviene anticipare, non subire. Terzo, e più importante, il quadro non è ancora completo: gli elementi che pesano sulla bancabilità — durata, limiti, oneri e prevedibilità delle limitazioni — arriveranno con l’ARERA, verosimilmente entro fine anno. Chi struttura oggi operazioni di sviluppo o finanziamento dovrebbe presidiare quel passaggio, perché è lì che il nuovo sistema diventerà davvero misurabile.