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Decreto FER X: nuovi incentivi per la transizione energetica

La bozza del tanto atteso Decreto FER X è stata finalmente resa nota.
Dopo i decreti del Conto Energia e del Decreto FER, il Decreto FER X ha nuovamente lo scopo di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ossia il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.
Previsto dalla Direttiva Europea RED II (la quale al Titolo II disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione delle energie rinnovabili) e dal D. Lgs. n. 199 del 2021, il Decreto FER X nasce nell’ottica di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, in particolare per il sostegno della produzione elettrica di impianti rinnovabili con costi competitivi rispetto a quelli di mercato.
A tal fine sono previste importanti semplificazioni nei meccanismi di incentivazione dell’energia:
• nuove tariffe incentivanti per l’energia generata da risorse rinnovabili con prezzo predefinito per l’elettricità prodotta;
• la creazione di un contesto concorrenziale e trasparente per l’assegnazione degli incentivi;
• la semplificazione delle procedure amministrative;
• finanziamenti per progetti di ricerca e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per potenziare l’efficienza energetica e la generazione di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Il nuovo regime agevolativo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028.
I contingenti incentivabili previsti dal Decreto in oggetto, per un totale pari a 62,15 GW di potenza, sono:
• Fotovoltaico: 45 GW;
• Eolico: 16,5 GW;
• Idroelettrico: 0,13 GW;
• Gas residui derivanti dai processi di depurazione: 0,02 GW.
Con riferimento agli incentivi previsti e alle tariffe assegnate, l’articolo 3 della bozza disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 199 del 2021, le modalità e i requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto per gli impianti da fonti rinnovabili, creando una distinzione sulla base della tipologia e delle dimensioni:
• Accesso diretto per gli impianti fino ad 1 MW (nel rispetto del principio DNSH, Do Not Significant Harm, ossia “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, e l’avvio dei lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto);
• Accesso tramite aste (2 all’anno) per gli impianti sopra il MW.
Gli impianti con una potenza superiore a 1 MW possono accedere al sostegno attraverso la partecipazione a gare competitive, organizzate dal GSE nel periodo 2024-2028, durante le quali verranno messe a disposizione periodicamente contingenti di potenza.
Gli impianti interessati devono soddisfare i seguenti requisiti:
• possedere tutti i permessi necessari per la costruzione e l’operatività dell’impianto, compresi i permessi concessori;
• possedere l’approvazione definitiva per la connessione all’infrastruttura elettrica;
• rispettare gli standard di prestazione e le normative nazionali e comunitarie relative alla sostenibilità ambientale;
• presentare una dichiarazione da parte di un’istituzione bancaria che attesti la solidità finanziaria del soggetto partecipante, in relazione alla portata dell’intervento.
Non possono partecipare alle aste gli impianti nuovi per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato l’istanza di partecipazione al GSE.
Sono ammessi, invece, gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, integrale ricostruzione e potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.
Le tariffe previste per il 2024, assegnate direttamente per i piccoli impianti e a base d’asta per i grandi impianti, sono:
• 85 euro/MWh per il fotovoltaico,
• 80 euro/MWh per l’eolico,
• 110 euro/MWh per l’idroelettrico
• 100 euro/MWh per i gas di depurazione.
Al termine di ogni asta, il GSE pubblicherà una graduatoria dei progetti selezionati sulla base del ribasso offerto rispetto al prezzo di esercizio con coefficienti per ciascuna zona di mercato (elaboratori successivamente da Terna e GSE).
Oltre alla tariffa incentivante, per gli impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto è previsto un premio extra di 35 euro/MWh.
Per gli impianti fino a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando sulla produzione netta immessa in rete il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva.
Per gli impianti sopra i 200 kW, l’energia elettrica risultante viene valorizzata sul mercato dal produttore. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento del Mercato del giorno prima. Se la differenza è positiva, il GSE eroga il corrispettivo relativo alla differenza sulla produzione netta immessa in rete, nel caso contrario lo richiede al soggetto titolare.
Con riferimento alla modalità di partecipazione alle procedure competitive, come suddetto, l’accesso al meccanismo per gli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW avverrà attraverso la partecipazione a procedure pubbliche bandite dal GSE durante il prossimo quinquennio 2024-2028. Tali procedure verranno svolte in modalità telematica nel rispetto di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo le modalità non discriminatorie.
I soggetti richiedenti sono tenuti a versare una cauzione provvisoria pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta.
Per la partecipazione alle procedure competitive dovranno essere inviati al GSE i progetti per l’accesso al meccanismo di supporto con la seguente documentazione:
• offerta di riduzione del prezzo di esercizio;
• documentazione di richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti delle modalità per l’accesso;
• cauzione provvisoria a garanzia del progetto, nella misura del 50%, per una durata di 120 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della procedura;
• impegno a prestare una cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti entro 90 giorni dalla ricezione dell’esito positivo.
Una volta inviata tutta la documentazione sopradescritta, il GSE si impegna a:
• verificare la chiusura della pratica e la completezza dell’istanza dando una comunicazione istantanea al soggetto;
• esaminare successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, concludere la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione.
Nel caso in cui le istanze di partecipazione comportino il superamento del contingente previsto per singola procedura, sono previsti i seguenti criteri di priorità:
• rimozione integrale della copertura in eternit o amianto per i soli impianti fotovoltaici;
• impianti realizzati in determinate aree definite dall’art. 20 del D. Lgs. 199/2021;
• presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto;
• sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine per la durata di almeno 10 anni.
Per gli impianti che otterranno l’accesso alla graduatoria sono previste determinate tempistiche per l’entrata in esercizio, al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse: per l’eolico entro 34 mesi, per il solare fotovoltaico entro 21 mesi, per l’idroelettrico entro 54 mesi e, infine, per quelli a gas residuati dai processi di depurazione entro 54 mesi. Gli impianti oggetto di rifacimento, invece, dovranno entrare in esercizio entro 39 mesi per l’idroelettrico (termine elevato a 48 mesi se si tratta di lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW) e 27 mesi per i gas di depurazione. Per gli impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sopra esposti sono incrementati di 6 mesi.
In caso di ritardo nell’entrata in esercizio degli impianti verrà applicata una penale corrispondente alla decurtazione del prezzo di aggiudicazione pari allo 0,2 per cento per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e dello 0,5 per cento per i successivi 6 mesi, fino a un massimo di 15 mesi. Superato tale termine si decade dalla graduatoria e il GSE tratterrà la cauzione versata. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’impianto venisse successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, il GSE applicherà una riduzione del 5 per cento alla tariffa aggiudicata.
La bozza di decreto prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il GSE dovrà trasmettere al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) una proposta riguardante tutte le regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto.
In particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti punti:
• modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto;
• modalità di accesso semplificato;
• procedure da svolgere;
• schemi di avviso pubblico;
• modalità di erogazione;
• contratti-tipo;
• obbligo per i soggetti beneficiari;
• tempistiche per l’acquisizione delle misure elettriche;
• oneri istruttori;
• algoritmo di selezione degli impianti;
• modalità e tempistiche per l’acquisizione per lo svolgimento delle attività di monitoraggio.
Infine, la bozza del Decreto FER X prevede che il meccanismo di supporto è cumulabile esclusivamente con:
• unicamente per gli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;
• fondi di garanzia e di rotazione.

A cura della Dott.ssa Greta Ardizzi