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Il contratto di rendimento energetico (EPC): un modello sostenibile e vantaggioso per l’efficienza energetica

Il contratto di rendimento energetico (EPC) è stato introdotto nell’ordinamento comunitario dalla direttiva 2006/32/CE, riguardante l’efficienza energetica negli usi finali e i servizi energetici. Tale direttiva è stata successivamente recepita in Italia con il d.lgs. 30 maggio 2015, n.115, che ha attuato le disposizioni nel contesto nazionale.

Il contratto di EPC consente di realizzare interventi di adeguamento o sostituzione degli impianti al fine di migliorare l’efficienza energetica, in cambio di un pagamento per i servizi forniti, che può includere anche la fornitura di una o più tipologie di energia. I risparmi energetici ottenuti attraverso il miglioramento dell’efficienza durante la durata del contratto vengono utilizzati dal fornitore (ESCo) per recuperare gli investimenti effettuati e coprire i costi operativi.

Ciò che distingue il contratto EPC da altri contratti di fornitura è la collaborazione attiva con il cliente per raggiungere l’obiettivo condiviso di risparmiare energia. Questo contratto è infatti considerato un vero e proprio accordo Win-Win, poiché tutti i soggetti coinvolti traggono vantaggi dall’operazione: più il cliente risparmia energia, maggiori saranno i profitti per la ESCo. In pratica, con il contratto EPC, la ESCo si assume l’onere degli investimenti necessari per la riqualificazione degli edifici o degli impianti, che includono lavori, servizi e forniture. Questi investimenti vengono recuperati successivamente, tramite i risparmi energetici ottenuti, come previsto dal contratto.

Garanzia di risparmio e meccanismi di performance

Un aspetto chiave del contratto EPC è la garanzia di risparmio. In caso di under-performance, ovvero quando il risparmio effettivo risulta inferiore a quello garantito, il cliente potrebbe affrontare costi energetici più elevati, ma allo stesso tempo vedrà ridotto il canone corrisposto alla ESCo. Al contrario, in caso di over-performance, cioè se i risparmi energetici dovessero superare le previsioni iniziali, il contratto può prevedere un bonus aggiuntivo per la ESCo, previo accordo con il cliente, anche se questa clausola non è sempre obbligatoria.

Vantaggi per Enti Pubblici e Privati

L’utilizzo delle ESCo è particolarmente consigliato per gli enti pubblici che gestiscono strutture caratterizzate da elevati consumi energetici e impianti obsoleti, e che non dispongono né di personale interno specializzato né di risorse finanziarie adeguate per realizzare interventi di riqualificazione energetica. Attraverso il contratto EPC, il cliente non deve sostenere costi iniziali e può ripagare la ESCo utilizzando i risparmi energetici generati, in tutto o in parte, secondo quanto concordato nell’accordo.

Si tratta dunque di un contratto a lungo termine, oneroso e basato su prestazioni reciproche, in cui la natura sinallagmatica implica che, da un lato, il fornitore si impegna a garantire un certo livello di risparmio energetico, mentre dall’altro, il cliente rinuncia a eseguire interventi autonomi e cede i futuri risparmi come forma di pagamento per il servizio ricevuto.

Elementi minimi del contratto EPC

Gli elementi minimi del contratto di rendimento energetico sono stabiliti nell’allegato VIII del d.lgs. n. 102/2014 e includono:

-un elenco chiaro delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;

-i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

-la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;

-un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;

-data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

-un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

-l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

-disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;

-un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

-disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;

-disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);

-informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.