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Dichiarazione di conformità: definizione e sanzioni in caso di violazione

La Dichiarazione di Conformità, nota anche come DICO, è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare quando realizza un impianto tra quelli indicati all’art.1 comma 2 del d.m. 37/08, che ha sostituito la legge 46/90. Questo documento attesta che l’impianto è stato realizzato rispettando gli standard di qualità e sicurezza.

Ai sensi dell’articolo 1 di tale d.m., la Dichiarazione di Conformità è obbligatoria per:

-impianti elettrici;

-impianti radiotelevisivi;

-impianti di climatizzazione;

-impianti idrici e sanitari;

-impianti a gas;

-impianti di sollevamento;

-impianti di protezione antincendio.

Rilascio della Dichiarazione di conformità

Ai sensi dell’articolo 10 del d.m. 37/08, la dichiarazione di conformità è rilasciata, al termine dei lavori, dall’impresa installatrice, ma può essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

Quando il progetto viene redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico deve includere almeno lo schema dell’impianto da realizzare. Questo schema rappresenta una descrizione funzionale e dettagliata dell’opera prevista e può essere completato con la documentazione tecnica necessaria per attestare le eventuali modifiche apportate durante l’esecuzione dei lavori. La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata ogni volta che si installa un nuovo impianto.

Documenti inclusi nella Dichiarazione di Conformità

La dichiarazione di conformità, non si limita a un singolo documento, ma comprende diversi documenti, tra cui:

-Il progetto dell’impianto, realizzato da un professionista iscritto all’albo nei casi previsti dall’art.5 del DM 37/08, oppure dallo stesso installatore negli altri casi;

-Una relazione che indichi le tipologie dei materiali utilizzati, nota anche come elenco dei materiali impiegati nella realizzazione dell’impianto;

-Eventuali riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti relative all’edificio;

-Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa che esegue l’installazione dell’impianto, oppure una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciata da un professionista.

Sanzioni per mancanza della dichiarazione di conformità

Le violazioni agli obblighi previsti dall’articolo 7 di questo decreto comportano sanzioni amministrative che variano da 100,00 a 1.000,00 euro, in base alla complessità e dimensione dell’impianto, al livello di pericolosità e alle circostanze specifiche della violazione.

Per altre violazioni agli obblighi del decreto, le sanzioni variano da 1.000,00 a 10.000,00 euro, sempre in funzione della complessità e pericolosità dell’impianto, nonché delle circostanze oggettive e soggettive.

Le infrazioni accertate, anche tramite verifiche, vengono comunicate alla Camera di Commercio competente, che provvede ad annotarle nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’azienda è iscritta, attraverso apposito verbale.

Nel caso di ripetute violazioni delle norme di sicurezza degli impianti da parte di imprese autorizzate, e in presenza di situazioni particolarmente gravi, può essere disposta la sospensione temporanea dell’iscrizione dell’impresa dal registro o dall’albo, su proposta degli enti accertatori e valutazione delle commissioni competenti.

Dopo tre violazioni delle norme relative a progettazioni e collaudi, gli enti accertatori propongono ai rispettivi ordini professionali l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti coinvolti.

Le sanzioni previste dal decreto sono applicate dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.