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Transizione 5.0 – Cumulabilità del credito d’imposta

In linea con le azioni previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0 si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalla transizione digitale ed energetica contemporaneamente.

Con il Decreto interministeriale MIMIT-MEF del 24 luglio 2024 sono state individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta. La Misura consiste in un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

L’art. 11 del Decreto sopracitato disciplina la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni e distingue casi di cumulabilità e di non cumulabilità dello stesso.

Con riferimento ai primi, il credito d’imposta è cumulabile con:

● altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

● la Nuova Sabatini, ossia la misura beni strumentali/agevolazione messa a disposizione dal MIMIT con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Il credito d’imposta Transizione 5.0, infatti, non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla normativa Nuova Sabatini.

Il credito d’imposta, invece, non è cumulabile nei seguenti casi:

● con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020);

● con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli articoli 16 e 16 bis, del D.L n. 124/2023;

● con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’ articolo 13 del D.L. n. 60/2024.

Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF del 24 luglio 2024, in considerazione del fatto che il credito d’imposta è finanziato “a valere sulle risorse PNRR”, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro, l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

A cura della Dott.ssa Greta Ardizzi