Regole in materia di artato frazionamento
Nel caso in cui più impianti, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, gruppo di autoconsumatori o autoconsumatori a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contingue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell’ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un “unico impianto” di potenza pari alla somma di tutti gli impianti.
Nel rispetto del limite di 1 MW di potenza incentivabile per singolo impianto, è vietato l’artato frazionamento: e dunque, nel caso di più impianti localizzati nella stessa particella catastale o su particelle contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili ad unico produttore, ai fini dell’ammissione agli incentivi saranno considerati come “unico impianto” di potenza pari alla somma di tutti;
La normativa si pone in modo esplicito contro qualsiasi frazionamento artificiale, identificando criteri chiari per considerare gli impianti come un unico impianto ai fini del calcolo della potenza complessiva e dell’accesso.
1.La contiguità delle particelle, insieme alla proprietà riconducibile ad un unico soggetto, è sufficiente per far considerare gli impianti come un unico impianto. Il riferimento alle particelle catastali e alla loro valutazione alla data di entrata in vigore della normativa o dell’esercizio dell’impianto è determinante.
2.L’identificazione di un unico proprietario o soggetti giuridici riconducibili (secondo i criteri del Codice civile, artt. 2358 e 2497) rafforza l’idea di un’unica iniziativa imprenditoriale.
Indici sintomatici di artato frazionamento:
1. Prossimità delle date di richieste autorizzative, di entrata in esercizio, o di accettazione dei preventivi di connessione;
2. Unicità del preventivo di connessione o gestione centralizzata;
Altri elementi che dimostrano un medesimo centro decisionale o finalità comune;
Ai fini dell’accesso agli incentivi, gli impianti considerati come un unico impianto non possono superare la soglia di 1 MW di potenza complessiva, pena la decadenza o la rimodulazione degli incentivi stessi.
Cons. Stato, Sez. II, 05/04/2022, n.2536
Sussiste l’artato frazionamento di un impianto fotovoltaico di maggiori dimensioni in diversi più piccoli impianti, ai fini degli incentivi spettanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso di unicità del permesso di costruire titolo (peraltro presentato in sede di richiesta di accesso ai benefici per ben altri pretesi quattro impianti limitrofi), contiguità dei lotti e unicità del soggetto realizzatore che ha comunicato la fine dei lavori (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter n. 08245/2014).
Conseguenze dell’accertamento
L’accertamento di un artato frazionamento può portare a due principali conseguenze:
1. Decadenza dagli incentivi:
-Quando l’artato frazionamento comporta una violazione delle norme sull’accesso agli incentivi (ad esempio, superamento del limite di potenza incentivabile per singolo impianto o configurazioni non conformi), si verifica la decadenza totale dagli incentivi riconosciuti agli impianti interessati;
-Questa conseguenza è considerata particolarmente rigida ed è applicata in linea con l’articolo 29, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016.
2. Rideterminazione degli incentivi:
– Se il frazionamento non ha portato a violazioni dirette delle norme per l’accesso agli incentivi, il GSE può procedere a una rideterminazione degli incentivi, ricalcolandoli sulla base delle effettive caratteristiche degli impianti e delle tariffe applicabili.